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Interpretazione Costituzionale: Personalismo e Solidarismo per Pari Dignità Sociale, Provas de Hidrostática

I principi di personalismo e solidarismo come strumenti per attuare la pari dignità sociale, un principio costituzionale di rilevanza, e discute la relativa tutela costituzionale. Viene inoltre analizzato il ruolo della corte costituzionale nella tutela della pari dignità sociale e la necessità di un bilanciamento di valori secondo criteri di proporzionalità. Il documento conclude con un discorso sul ruolo del diritto comunitario come criterio interpretativo e l'ampliamento dei compiti e delle finalità dell'ue.

Tipologia: Provas

2020

Compartilhado em 03/08/2021

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TOMO II
PARTE TERZA - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA E ASSIOLOGICA
Capitolo IX - Persone e Formazioni Sociali. I Principi di Solidarietà e di Eguaglianza
141. Personalismo e solidarismo Costituzionali
La persona è oggi il punto di confluenza di una pluralità di culture. Così come nella nostra di cultura, infatti
l’art. 2 della nostra carta costituzionale garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale. Il principio di tutela della persona è, quindi, il supremo principio costituzionale, fonda la
legittimità dell’ordinamento e la sovranità dello Stato. La persona è inseparabile dalla solidarietà poiché
aver cura dell’altro fa parte del concetto di persona. La solidarietà politica, economica e sociale di cui si
parla all’art. 2 della cost. è una solidarietà diversa rispetto a quella proposta nel codice civile; non è più
soltanto ispirata a fini economici di efficientismo del sistema, ma portatrice di fini politici, sociali,
economici, collegati tra di loro, la cui rilevanza emerge dal collegamento con l’art. 3 cost. così la
solidarietà ” esprime la cooperazione e l’eguaglianza nell’affermazione dei diritti fondamentali di tutti.
142. Pari dignità sociale
I principi di personalismo e solidarismo sono strumenti per l’attuazione della pari dignità sociale, principio
anche quest’ultimo di rilevanza costituzionale, più precisamente fissato all’interno dell’art. 3 della nostra
carta costituzionale, il quale recita tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, che significa diritto al
rispetto”.
-> Secondo una delle interpretazioni più avanzate per "pari dignità sociale" s’intende lo strumento che
garantisce il rispetto inerente alla propria qualità di uomo, ciascuno secondo il tipo di professione che
svolge ed occupazione che riveste nella società.
-> Secondo l’interpretazione più restrittiva, la pari dignità sociale impone allo Stato di intervenire in
tutte le situazioni discriminatorie rimuovendo le situazioni economiche e culturali che rendono alcuni
soggetti in posizione degradante rispetto ad altri. Tali interpretazioni non sono condivisibili.
La Corte Costituzionale ha affermato che pari dignità sociale significa che "si deve riconoscere ad ogni
cittadino eguale dignità pur nella varietà delle occupazioni o professioni, anche se collegate a
differenti condizioni sociali, in quanto ogni attività lecita è manifestazione della persona umana,
indipendentemente dal fine cui tende e dalle modalità con cui si compie ".
La nozione di Pari Dignità Sociale non è generica, ma relativa al contesto storico-sociale culturale ed
economico di una data società. Tra l’altro uno degli scopi della pari dignità sociale e di mettere fine alla
distinzione tra le classi sociali. La pari dignità sociale può essere un limite alla autonomia privata.
143. Persona e formazioni sociali
Le formazioni sociali (famiglia, sindacato, partiti, associazioni) che hanno rilievo costituzionale in quanto
luoghi nei quali si sviluppa la personalità, sono in posizione servente rispetto alla persona.
La Tutela costituzionale si divide in due parti (art. 2 Cost.):
AL SINGOLO INDIVIDUO a cui vanno Diritti Individuali Singoli;
AL GRUPPO SOCIALE a cui vanno Diritti Individuali Sociali;
Dunque la tutela della personalità è rivolta non soltanto ai diritti individuali, ma anche ai diritti individuali
sociali, dotati di una forte carica di solidarietà. Quindi ci dice Perlingieri non va condivisa l’idea
dell’individuo in una concezione pre-sociale, a prescindere cioè dalla relazione con gli altri, perché si
accentuerebbe l’isolamento. Perlingieri critica chi ritiene che l’individuo uomo è valore di tipo pre-sociale,
per rinforzare il suo punto di vista riporta addirittura la citazione di Aristotele: “l’uomo è un animale
politico”. La comunità in cui l’uomo esplica la propria personalità deve essere, quindi strumento asservito
alle esigenze di sviluppo dell’uomo. La formazione sociale ha meritevolezza di tutela soltanto se idonea a
garantire lo sviluppo di ogni persona che ne faccia parte. La società dunque si trasforma in organismo, il
ruolo di essa non è solo sociologico ma anche giuridico. Esse sono finalizzate a realizzare il dettato degli art.
2 e 3c.2 cost. La costituzione tutela le comunità intermedie, le formazioni sociali che contribuiscono alla
sviluppo della personalità dell’uomo. L’uomo si realizza in tutte le comunità nelle quali opera.
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TOMO II

PARTE TERZA - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA E ASSIOLOGICA

Capitolo IX - Persone e Formazioni Sociali. I Principi di Solidarietà e di Eguaglianza

141. Personalismo e solidarismo Costituzionali La persona è oggi il punto di confluenza di una pluralità di culture. Così come nella nostra di cultura, infatti l’art. 2 della nostra carta costituzionale garantisce i diritti inviolabili dell’uomo , sia come singolo sia nelle formazioni sociali , e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il principio di tutela della persona è, quindi, il supremo principio costituzionale, fonda la legittimità dell’ordinamento e la sovranità dello Stato. La persona è inseparabile dalla solidarietà poiché aver cura dell’altro fa parte del concetto di persona. La solidarietà politica, economica e sociale di cui si parla all’art. 2 della cost. è una solidarietà diversa rispetto a quella proposta nel codice civile; non è più soltanto ispirata a fini economici di efficientismo del sistema, ma portatrice di fini politici, sociali, economici, collegati tra di loro, la cui rilevanza emerge dal collegamento con l’art. 3 cost. così la “ solidarietà ” esprime la cooperazione e l’ eguaglianza nell’affermazione dei diritti fondamentali di tutti. 142. Pari dignità sociale I principi di personalismo e solidarismo sono strumenti per l’attuazione della pari dignità sociale , principio anche quest’ultimo di rilevanza costituzionale, più precisamente fissato all’interno dell’art. 3 della nostra carta costituzionale, il quale recita “ tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, che significa diritto al rispetto ”. -> Secondo una delle interpretazioni più avanzate per " pari dignità sociale" s’intende lo strumento che garantisce il rispetto inerente alla propria qualità di uomo, ciascuno secondo il tipo di professione che svolge ed occupazione che riveste nella società. -> Secondo l’ interpretazione più restrittiva , la pari dignità sociale impone allo Stato di intervenire in tutte le situazioni discriminatorie rimuovendo le situazioni economiche e culturali che rendono alcuni soggetti in posizione degradante rispetto ad altri. Tali interpretazioni non sono condivisibili. La Corte Costituzionale ha affermato che pari dignità sociale significa che " si deve riconoscere ad ogni cittadino eguale dignità pur nella varietà delle occupazioni o professioni, anche se collegate a differenti condizioni sociali, in quanto ogni attività lecita è manifestazione della persona umana, indipendentemente dal fine cui tende e dalle modalità con cui si compie ". La nozione di Pari Dignità Sociale non è generica, ma relativa al contesto storico-sociale culturale ed economico di una data società. Tra l’altro uno degli scopi della pari dignità sociale e di mettere fine alla distinzione tra le classi sociali. La pari dignità sociale può essere un limite alla autonomia privata. 143. Persona e formazioni sociali Le formazioni sociali (famiglia, sindacato, partiti, associazioni) che hanno rilievo costituzionale in quanto luoghi nei quali si sviluppa la personalità, sono in posizione servente rispetto alla persona. La Tutela costituzionale si divide in due parti (art. 2 Cost.):  AL SINGOLO INDIVIDUO a cui vanno Diritti Individuali Singoli ;  AL GRUPPO SOCIALE a cui vanno Diritti Individuali Sociali ; Dunque la tutela della personalità è rivolta non soltanto ai diritti individuali, ma anche ai diritti individuali sociali, dotati di una forte carica di solidarietà. Quindi ci dice Perlingieri non va condivisa l’idea dell’individuo in una concezione pre-sociale, a prescindere cioè dalla relazione con gli altri, perché si accentuerebbe l’isolamento. Perlingieri critica chi ritiene che l’individuo uomo è valore di tipo pre-sociale, per rinforzare il suo punto di vista riporta addirittura la citazione di Aristotele: “l’uomo è un animale politico”. La comunità in cui l’uomo esplica la propria personalità deve essere, quindi strumento asservito alle esigenze di sviluppo dell’uomo. La formazione sociale ha meritevolezza di tutela soltanto se idonea a garantire lo sviluppo di ogni persona che ne faccia parte. La società dunque si trasforma in organismo, il ruolo di essa non è solo sociologico ma anche giuridico. Esse sono finalizzate a realizzare il dettato degli art. 2 e 3c.2 cost. La costituzione tutela le comunità intermedie, le formazioni sociali che contribuiscono alla sviluppo della personalità dell’uomo. L’uomo si realizza in tutte le comunità nelle quali opera.

144. Pluralismo delle Formazioni Sociali e Problema della loro Valutazione Il pluralismo delle formazioni sociali è in connessione con il valore della persona. N.B. La formazione sociale non è un valore in se ma ha valore e tutela costituzionale solo se risponde alla funzione di libero svolgimento della persona. Per questo motivo le formazioni sociali necessitano di una graduatoria , di una classificazione basata su parametri, poiché diverse sono le funzioni da esse assolte nell’ottica dell’incidenza dello sviluppo della persona. Non possono mettersi sullo stesso piano per es. partito e famiglia, questa classificazione va effettuata in base parametri quali: 1) Fini che persegue la comunità intermedia; 2) Connessione di valore – persona. CONTROLLO SULLE FORMAZIONI SOCIALI : Anche il controllo va effettuato in relazione ai fini e al valore della persona. Il controllo è effettuato perfino sulla famiglia, qualora si incorra in un aspetto patologico invocabile. Perlingieri ritiene, alle condizioni enunciate, che meritino tutela le unioni di fatto se idonee allo sviluppo della personalità dell’uomo. 145. Principio di democraticità Il principio di democraticità che è un principio di ordine pubblico costituzionale è lo strumento attraverso il quale si permette ai consociati di partecipare direttamente alla vita economica, politica e sociale del paese ed ha rilevanza anche in alcune associazioni e formazioni sociali tipicamente previste dalla Costituzione. Si pensi ad ES. alle confessioni religiose, alla comunità scolastica, ai partiti politici i quali in particolar modo sono strumento di realizzazione democratica, struttura portante della vita del paese, trattato di unione tra i cittadini e il potere politico. Democrazia letteralmente sta ad indicare Potere al popolo. E’ un valore costituzionale, il quale attiene sia all’eguaglianza sia alla persona. La democraticità è un principio di ordine pubblico. La democraticità in funzione della partecipazione e promozione della persona caratterizza quindi il nostro ordinamento costituzionale. L’attuazione della democrazia nella società si manifesta mediante il rispetto reciproco, l’eguaglianza morale e reciproca. Si è posto, comunque, il problema della meritevolezza costituzionale di alcune clausole statutarie di società , ( clausole di gradimento ) che limitavano l’ingresso a nuovi soci o l’esclusione di altri senza giustificato motivo. Tali clausole vengono considerate incostituzionali in quanto vanno a collidere con il principio di democraticità oltre a quello sancito nell’ art. 18 , che garantisce il diritto di associarsi. 146. Sull’esclusione dell’associazione non riconosciuta Il libero associazionismo è regolato nonché cristallizzato all’interno dell’art. 18 Cost. Ma la norma che prevede il libero associazionismo è l’art. 2 Cost. , nell’attuazione della tutela della persona nelle formazioni sociali. Associazione : vede il primato della persona. L’associazionismo si considera quale luogo aperto a tutti nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle dignità umana. Ricordiamo inoltre che le clausole associative devono essere conformi ai valori della costituzione, pertanto è necessario un giudizio di meritevolezza delle clausole associative. Limiti dal diritto di associazione sono : - Scopi non vietati dalla legge penale; - Meritevolezza dello scopo. Il diritto di associarsi prescinde da autorizzazioni, ma esso si deve attuare nel rispetto della dignità e dei diritti inviolabili dell’uomo. Ecco l’importanza del controllo. Controllo sull’associazione : Il controllo diviene la garanzia che lo scopo prefissato si raggiunga senza arbitrarie discriminazioni e con parità di trattamento e nel rispetto della dignità umana. Valutazione scopo deve attuarsi caso per caso nell’interesse delle persone associate. Quanto detto fa intendere che l’associazione non riconosciuta , in merito alla esclusione dei soci, deve rispettare i valori di tutela della persona della Cost. Non si pone la questione di applicabilità in via analogica dell’art. 24 c.c. (dettato per le associazioni riconosciute) perché la tutela per l’associato ingiustamente escluso è prevista in modo diretto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. 147. Principio di << EGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE >>

Pericoli e Limiti dell’attività “Perrequativa”, ossia rivolta alla tutela dei contraenti deboli. Certamente è legittimo l’intervento legislativo che nell’ottica dell’art.3 prevede un trattamento più favorevole per il soggetto socialmente ed economicamente più debole. Ma ciò non deve indurre a giustificare, come dice Perlingieri , un " pan–riformismo spicciolo" che prevede un insieme normativo a favore del contraente debole. Ciò giustificherebbe la fondazione di un << diritto dei contraenti deboli

costituito da differenti e disordinate leggi speciali che porterebbero alla creazione di nuovi ostacoli e di diseguaglianze. Si ricordi che per tutelare la disparità contrattuale vi è la parità di trattamento , che è diversa rispetto al principio di eguaglianza. A volte il messaggio dell’art. 3 è stato frainteso come, ad ES. , nella legislazione del lavoro dove si è inteso vedere il lavoratore come categoria debole ed il datore come categoria forte. Nello stratutelare il lavoratore, quale soggetto debole, come conseguenza si è avuta quella di oberare troppo il datore di lavoro disequilibrando un’altra volta le posizioni, e quindi travisando il messaggio costituzionale. Occorre, quindi, un cambiamento d’indirizzo e di qualità nella produzione legislativa speciale (poco ordinata e confusionale) e optare per soluzioni legislative coerenti con i valori costituzionali. Per Perlingieri una giustizia distributiva non può essere attuata solo con strumenti tradizionalmente privatistici. Conclusione = necessità di intervento con: - Provvedimenti amministrativi; - Legislazione ordinaria; ricordando sempre che l'apparato statale è al servizio della persona.

155. Eguaglianza e Proporzionalità negli Ordinamenti Privati È opportuno ad ogni modo ricordare che l'eguaglianza opera con altri principi costituzionali e contribuisce a creare il quadro normativo di riferimento per la soluzione del problema. Alla fattispecie concreta si possono attuare una pluralità di principi. Per questi motivi l’eguaglianza non è superiore gerarchicamente ad altri principi costituzionali e va attuato alla luce dell’interno sistema costituzionale. Ingerenza del Principio nel diritto civile: diritto civile nella legalità costituzionale Necessità di un bilanciamento di valori secondo criteri di proporzionalità , l’applicazione di tale principio nel diritto civile non è di natura eccezionale. Il principio di eguaglianza fa parte dell’ordine pubblico costituzionale, al quale nessuno, nemmeno i privati , possono sottrarsi. Per taluni tale principio intaccherebbe l’autonomia privata. Ma Perlingieri ricorda che il giudizio di meritevolezza non sopprime l’autonomia privata. Per attuare tale principio non vi è bisogno che ci sia un vincolo di comunione, ma l’applicazione presuppone una pluralità di persone. Tale principio trova attuazione in speciale modo nel mercato ove è più frequente imbattersi in “squilibri” di posizioni e trattamenti che possono costituire violazione al principio di eguaglianza. DOTTRINA MODERNA : l'eguaglianza è un valore cost. e ha una immediata valenza positiva negli ordinamenti. Conseguenza : Si è creato attrito, tensione tra il legislatore e la magistratura , tra politica e diritto. Terreno dello scontro sono state le Corti Costituzionali , le quali si sono limitate a sanzionare soltanto i comportamenti nei quali vi era una evidente violazione del principio di eguaglianza , effettuando un controllo di proporzionalità. CAPITOLO X: MERCATO, SOLIDARIETA’ E DIRITTI UMANI Il mercato deve essere controllato dal diritto: Mercato e iniziativa economica privata sono nozioni non soltanto di forte rilevanza giuridica ma hanno anche una valenza ideologica emblematica. Si hanno diverse prospettive: mercato come garanzia, luogo di meriti personali e occasione di fortuna e di rischio. Lo sviluppo storico del mercato ha messo in luce il progressivo bisogno di una DIREZIONE ETICA e GIURIDICA della vita economica. La storia insegna che l’istituzionalizzazione del mercato ha necessariamente bisogno dell’intervento di un garante esterno al mercato stesso, che può essere sia la morale che il diritto. MERCATO E DIRITTO NON POSSONO ESSERE SCISSI. Perlingieri ritiene che vi sia il pericolo che una sfrenata libertà di mercato, dettata dall’egoismo del raggiungimento dell’interesse individuale, possa emarginare quei soggetti economicamente deboli, in

questa direzione il mercato creerebbe un indebolimento delle relazioni sociali. La Soluzione sarebbe quella

di creare un equilibrio tra libertà del mercato e democrazia. Perlingieri ci dice che a tal proposito occorre che il diritto intervenga, stabilendo i limiti del mercato, Il diritto non si deve porre all’esclusivo servizio delle

ragioni economiche ma deve anche saper contrapporsi ad essa impedendo la mercatilizzazione della società. Dunque l’attività di impresa non può fondarsi esclusivamente sulla legge economica: essa deve dar conto anche a tutti i correttivi attinenti alla sicurezza, alla saluta e ai tanti interessi dell’utente. Il mercato ha bisogno di norme che lo legittimino e lo regolino: tra mercato e diritto vi è una inscindibilità logica e storica. Il mercato non è luogo naturale , ma è un luogo proporzionalmente artificiale storicamente condizionato dal contesto normativo e culturale nel quale si inserisce. C’è chi ritiene invece che l’economia sia una scienza eticamente neutrale, la quale risponde di soli criteri economici, alle sole regole del mercato. Il Perlingieri non conviene con tale assunto. L'auspicio del Perlingieri è quello di ritrovare le ragioni profonde di una “responsabilità individuale” e “collettiva”. Attuare una “regulation” per correggere la nuova lex mercatoria. Perlingieri, inoltre, nel criticare le nuove politiche commerciali , individua in queste un pericolo per gli utenti del mercato (in particolare i consumatori ) per via dei mezzi di pubblicizzazione sempre più aggressivi e subliminari in grado di invadere la libertà e la capacità critica dei consumatori. Tali sistemi pubblicitari non sono conformi a valori costituzionali. Lo Stato sociale deve essere attento al momento di solidarietà , la politica e il diritto devono evitare che il mercato detti le sue regole imponendo una scala di valori nella quale tutto ha un costo. “Auspicio (Il Perlingieri si giova delle parole di Giovanni Paolo II) Etica nell’economia, i sistemi si adottino alle esigenze dell’uomo e non il contrario” Ruolo importante ha la politica , la quale detta regole ispirandosi al valore persona. La realtà economica comincia così a fare i conti anche con motivazioni non legate al profitto e testimonianza di questo tipo di approccio al mercato sono le istituzioni del commercio alternativo come organizzazioni non profit. Principio Generale: Il mercato è strumentale alla persona, l’avere è strumentale all’essere, l’attività economica è strumentale alla categoria esistenziale. Ergo: Le situazioni patrimoniali devono realizzarsi in conformità con la persona umana. Il mercato è di per se un valore debole, ma è tuttavia strumento della persona e per questo tutelato. Teoria della Giuridificazione del Mercato: La progressiva espansione di programmi e di controlli di natura giuridica sulla vita economica esprime quella concezione che tutte le materie sono rilevanti giuridicamente e tutte devono essere valutate in termini assiologici di portata normativa. Dunque non esistono materie che non siano giuridicamente rilevanti. Si cerca di realizzare una democrazia economica centrata sulla persona sulle capacità imprenditoriali, evitando tuttavia che i possessori delle grandi imprese siano anche i detentori del governo. Anche perché si ricordi che una società che aspira ad essere liberale deve garantire l’autonomia dei privati di partecipare allo scambio. (vedi paragrafo 159) Il sistema tributario: Dunque gli interventi di solidarietà economica si realizzano principalmente attraverso il sistema “tributario” di prelievo fiscale : impostazione tributaria: Contribuire alla spesa pubblica in relazione alla capacità contributiva (art. 53 cost.) (Principio di eguaglianza e proporzionalità). Per Perlingieri la capacità contributiva è idonea a realizzare i doveri di solidarietà ex art. 2 Cost. Giustizia fiscale è la base della democrazia economica ed essenziale per attuare la solidarietà sociale. Pertanto l’evasione è il peggior peccato sociale ed è compito della Repubblica rimuovere questo ostacolo in applicazione dell’art. 3 comma 2 cost. Bisogna procedere ad una sensibilizzazione dei doveri tributari. Difesa del mercato, Adeguatezza e Ragionevolezza del controllo, Strumentalità delle Situazioni Patrimoniali La costituzione non fa esplicita menzione del mercato anche se in essa la difesa del mercato comunque sussiste come garanzia della democraticità del sistema. La difesa del mercato è una difesa dell’impresa privata quale atto pianificato di iniziativa economica che ha inevitabilmente bisogno di regole le quali impediscano che l’attività si svolga in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana (art. 41 co.2). RAGIONI COSTITUZIONALI DELL’ANTITRUST. La libertà di concorrenza è valore implicito nella libertà di iniziativa. Il monopolio, previsto nell’art. 43 Cost., si giustifica esclusivamente per un carattere di preminente interesse generale, anche se non può che prevalere la prospettiva antimonopolistica che vincola la libertà economica in termini di coordinamento e di cooperazione con le iniziative altrui. Le intese e le concentrazioni non sono meritevoli di tutela quando si propongono di distorcere il mercato a danno

Mercato e Tutela del Consumatore: dal Trattato di Roma all’Unione Europea La tutela del consumatore implica il necessario richiamo al mercato. l’homo economicus non ha più un’unica patria ma una pluralità di sedi diverse sparse un po’ ovunque (Esempio: multinazionali). Secondo Perlingieri occorre dunque provvedere alla regolamentazione del mercato non solo nazionale ma mondiale in modo da individuare uno statuto normativo che possa impedire che la legge del profitto si traduca in un danno enorme per la maggior parte dei cittadini. Sulla scena europea una svolta notevole si è avuta grazie al Trattato di Roma del 1957 istitutivo del mercato comune europeo. Esso ha abolito ogni limite alla circolazione dei capitali, delle persone, dei beni e dei servizi all’interno del territorio comunitari, incidendo fortemente anche sulla tutela dei consumatori. Esso nasce da una logica puramente mercantile finalizzata alla protezione dei produttori e della libera concorrenza. Nel quadro normativo del 1957 gli interessi dei consumatori erano tutelati solo indirettamente. Dal trattato di Roma si è passati all’Atto unico europeo, a Maastricht a e dopo ad Amsterdam. Tutti cambiamenti culminati nel Trattato Costituzionale europeo (unione politica Europa). Alle preoccupazioni del trattato di Roma di creare la moneta unica europea si sostituiscono i richiami ai diritti fondamentali del cittadino e alle regole sociali. Le finalità perseguite nel T. di Amsterdam non si esauriscono nella mera soddisfazione del profitto ma pendono ad una valutazione del mercato quale strumento per la realizzazione anche degli interessi dei consumatori. Apertura dell’UE a finalità non patrimoniali e valenza ermeneutica del diritto comunitario Con il trattato di Amsterdam vi è stata una apertura a politiche comunitarie. La competenza comunitaria tende ad espandersi nei rapporti sociali e civili. Le interpretazioni comunitarie si sono dimostrate più evolutive ed estensive di quelle interne. Alcune disposizioni della costituzione economica vanno rilette alla luce dei trattati dell’Unione europea , fermo restando l’intangibilità dei valori fondamentali. Si tratta di una vera e propria integrazione della costituzione economica. Il diritto comunitario assume il ruolo di criterio ermeneutico (interpretativo) alla luce della rilevanza costituzionale che assume art. 10 e 11 della Cost. Nell’attuale sistema delle fonti italo - comunitarie si introduce una nuova lex mercatoria che garantisce il corretto e libero svolgimento della libertà di concorrenza che attua la giustizia nei rapporti sociali. Vi è stato un ampliamento dei compiti e delle finalità perseguite dall’UE , volto allo sviluppo del mercato nel rispetto della persona umana. La coesione del mercato cede la priorità alla tutela non più dei consumatori, ma dei cittadini comunitari. Nasce un nuovo status di “cittadino comunitario” , ed è cittadino comunitario qualunque cittadino di uno stato membro dell’UE. Le disposizioni mercantili vanno lette alla luce dei principi generali del diritto comunitario , desumibili dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Persona, Cittadino, Consumatore Anche se si incontrano molto spesso sul piano normativo, i tre concetti di consumatore, cittadino e persona non vengono mai identificati. Ricordiamo che talvolta il soggetto è tutelato in quanto cittadino, talvolta in quanto persona. Dunque bisogna distinguere le norme a difesa del consumatore da quelle poste a tutela del cittadino e/o delle persona. Ogni persona ha i diritti fondamentali dell’uomo ma non si può dire lo stesso per il consumatore. Persona è anche lo straniero, sebbene esso non sia cittadino. Persona = intesa come essere umano (status personale) Cittadino = soggetto che appartiene ad una civica, fa parte di uno stato (status civitatis). Consumatore = parte debole di un contratto (non è uno status). Il consumatore in quanto tale non è tutelato con i diritti fondamentali dell’uomo; è solo una parte , la quale trovandosi in una posizione di squilibrio di forza contrattuale rispetto alla controparte viene per questo tutelata. Il consumatore non è uno status ma una posizione contrattuale da individuare e accertare di volta in volta. La posizione del consumatore è caratterizzata da una forte variabilità che impedisce di costruire una categoria unitaria. I Diritti Fondamentali del Consumatore Secondo un’altra teoria il consumatore è uno status e questo si desumerebbe dal Codice del consumo , il quale elenca una serie di diritti del consumatore. Tra i vari diritti elencati ritroviamo : il diritto ad una

informazione chiara e completa (così da poter dare il c.d. “ consenso informato ”), diritto di associarsi, diritto alla salute ecc. Secondo Perlingieri , ribadendo fortemente che il consumatore non è uno status , i diritti del consumatore contenuti nel Codice del Consumo, sono una ripetizione dei diritti già garantiti a livello Costituzionale. Così, ad Es., la libertà di associarsi è già garantita dall’art. 18 della Cost., o il diritto alla salute art. 32 Cost. Questa lettura della normativa richiamata, è sintomatica di un atteggiamento piuttosto diffuso nella dottrina ove, ancora una volta, si manifesta l'avversione verso l'applicazione diretta delle norme costituzionali nei rapporti intersoggettivi. (Interpretazione della Costituzione coordinata con il Trattato di Amsterdam La costituzione , in special modo la parte economica coordinata con il trattato di Amsterdam , fornisce una tutela più marcata verso il mercato ed in particolar modo una protezione per i consumatori. Si ricordi che la Costituzione si ispira a valori personalistici e solidaristici e in tale visione il mercato e più in generale le situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale hanno un ruolo servente rispetto alla persona , alle situazioni giuridiche esistenziali. Si ricordi a tal proposito alcune sentenze del Consiglio di Stato, il quale coerentemente con l’art. 41 cost. ha stabilito che l’iniziativa economica è una riprova che è diffusa l’idea che le norme costituzionali sono meramente programmatiche e quindi suscettibili di applicazione diretta solo se richiamate da norme ordinarie ( osservazione critica ). Può essere limitato solo per ragioni di pubblico interesse (tale interesse pubblico è stato interpretato nella consapevolezza che realizzi lealtà e correttezza nel commercio , in special modo avuto riguardo ai consumatori). VISITAZIONE ARTICOLI COSTITUZIONE, Art. 40 Diritto di sciopero: si eserciti nell’ambito delle leggi che lo regolano. Legge che richiede un bilanciamento tra il diritto allo sciopero e i valori e gli interessi che lo sciopero tange (si pensi allo sciopero dei medici). Art. 53 Capacità contributiva : Va letto in combinato disposto con l’art. 97 cost. Perché è evidente che la spesa pubblica gestita in sede di investimenti dalla pubblica amministrazione , tocca direttamente i consumatori, protetti in questo caso in vi preventiva dal legislatore.) Perlingieri ritorna sulla questione della non facile individuazione della categoria dei consumatori. I consumatori non sono una categoria. Questo si evince anche in relazione ai singoli beni, i quali possono essere considerati beni di consumo o beni produttivi (Es. del “letto” che è considerato “bene di consumo” ed è impignorabile, se lo si usa per dormire. Mentre se lo stesso letto è sito in un magazzino, è considerato “bene produttivo” e come tale pignorabile). In merito alla individuazione del soggetto-consumatore, Perlingieri riporta criticamente alcune decisioni della Corte di Cassazione in merito ai monopoli di fatto a danno delle imprese commerciali: La Corte di Cassazione non estese la disciplina del monopolio (art. 2597 c.c.) perché essa è posta a vantaggio dei consumatori, non anche dei commercianti. Perlingieri critica tali decisioni, ricordando il valore supremo della persona, sicché a sua opinione l’art. 2597 c.c. può essere interpretato in via assiologica ogni qualvolta vi è una esigenza di protezione. A testimonianza di ciò il Perlingieri riporta alcune sentenze della Corte di Giustizia, la quale nel definire la nozione di posizione dominante , ritiene che essa si verifichi quando vi è “una situazione di potere economico di una impresa in grado di ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato ”. La Corte di Giustizia ritiene che la tutela dell’impresa in posizione di soggezione agevoli in ultima analisi gli stessi consumatori finali. Le ipotesi di monopolio di fatto a danno dell’impresa commerciale rientrano nella definizione di abuso di posizione dominante. Categorie Produttive, Associazioni di Consumatori e portata applicativa della Direttiva (13 del 1993 CEE) Un art. fondamentale è l’art. 99 cost. nel quale sono delineate le modalità di composizione e le funzione del CNEL ( Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ) E’ un organismo ausiliario. Un organo collegiale composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, ad esso è attribuita la funzione di iniziativa legislativa (può proporre disegni di legge alle Camere) e funzione consultiva. Perlingieri ritiene che il riferimento esclusivo alle "categorie produttive" e il mancato richiamo ai rappresentanti di associazioni dei consumatori hanno reso inoperante l'organo, in quanto, si sarebbero potuti risolvere diversi problemi, grazie alla iniziativa legislativa affidata al CNEL. Una tutela preventiva con associazioni di consumatori è prevista art. 37, ma la Corte Costituzionale non ha dato molto peso a tali profili, probabilmente anche a causa della mancanza di un sindacato di legittimità da

Giovanni Paolo II diceva che c’era bisogno di un mercato etico che non perda di vista la persona. CAPITOLO XI: DIRITTO CIVILE COSTITUZIONALE

177. Relazione tra norma costituzionale e ordinaria: la norma costituzionale come limite. Formula del Perlingieri: “Interpretare il codice civile e le leggi speciali alla luce della Costituzione repubblicana”. Ci si chiede quale effettivamente debba essere il ruolo della norma costituzionale nel nostro ordinamento e la sua relazione con la norma ordinaria. In proposito si possono individuare due diversi atteggiamenti

  • Teoria normativa ( criticata dal Perlingieri ): Secondo questa prima teoria la norma costituzionale opera eccezionalmente ed in via residuale, e secondo tale teoria il suo unico ruolo è quello di porsi come limite alla legge ordinaria. La norma ordinaria assume pertanto un significato autonomo e legittimo finché non lede alcun interesse cost. protetto. Critica di Perlingieri : Tale dottrina non vede l’ordinamento come unitario, separando il sistema costituzionale e quello della legge ordinaria; inoltre, vedendo le norme costituzionali esclusivamente come limite, va da se che le norme sono destinate al solo legislatore , il che non è accettabile. É vero che la costituzione pone un limite alla legge ordinaria, ma non e’ la sua unica funzione. Perlingieri ritiene che le norme costituzionali possono avere una efficacia diretta in capo al cittadino. Inoltre questa dottrina normativa sottrae alla norma costituzionale la funzione promozionale che invece è insita nella natura delle stesse ed è la ragione storica e politica del Costituzionalismo. -La seconda scuola di pensiero è quella della Rilevanza interpretativa della norma costituzionale, infatti in base a questa teoria la costituzione è una mera elencazione di principi giuridici generali da far valere soltanto durante la fase interpretativa della legge ordinaria. Pertanto la Cost. sarebbe uno strumento indiretto di cui si avvale il Giudex per la risoluzione del caso concreto interpretando la lex ordinaria. Perlingieri ritiene che la Cost. non è un mero serbatoio di massime prive di ogni forza, quindi critica tale teoria. In tal modo la Cost. avrebbe un ruolo non compatibile con il suo ruolo di vertice della gerarchia delle fonti. E’ vero che la costituzione ha valenza interpretativa , ma non ha solo quella. E’ necessario un giudizio di valore che ha nelle norme della Costituzione un punto fermo. Inoltre Perlingieri si sofferma su una sospetta incostituzionalità del 2° comma dell’art. 12 della disposizione sulla legge in generale. Perlingieri ritiene che, se in un caso concreto, al quale non si trova normativa applicabile, si ravvisino principi di natura costituzionale, l’art. 12.2 sarebbe incostituzionale perché permettendo l’analogia legis , rispetto alla iuris , invertirebbe l’esatto ordine gerarchico (la quale era sconosciuto al legislatore del 1942 non essendovi la Cost). Invece è il giurista che dovrà riscontrare la normativa da applicare al caso concreto e oltre a riferirsi agli astratti modelli che ha previsto il legislatore, dovrà immergersi nel mondo concreto e reale dei fatti, tener conto dell’evoluzione sociale, politica, economica e di valutare interessi e valori in conflitto. 179. Fondamento costituzionale della norma ordinaria. La normativa costituzionale serve quale giustificazione della norma ordinaria: quest'ultima si deve con essa armonizzare coerentemente e ragionevolmente secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità. Costantino Mortati (costituzionalista) diceva “ Ogni contrasto della lex rispetto ai principi impone la sua disapplicazione ” È vietato dunque il trattamento differente di situazioni eguali ed è imposta la verifica della norma rispetto al suo fine e alle ragioni dell'ordinamento nel suo complesso. Per questo si parla di natura evolutiva dell'interpretazione che abolisce l'idea di un'interpretazione puramente letterale e legata all'oggettività dei testi. Il destinatario delle norme costituzionali non è esclusivamente il legislatore (cosa che invece accadrebbe secono Perlingieri qualora si aderisse alla scuola di pensiero della rilevanza interpretativa delle norme costituzionali) : esse vanno riferite anche all'interprete, in quanto egli deve sempre rifarsi al principio di legalità costituzionale, quale punto fermo del sistema e in via obbligatoria per un'interpretazione uniforme. Dunque, si assiste alla costituzionalizzazione del diritto, che non serve solo a garantire l'unitarietà del sistema e il rispetto della gerarchia delle fonti, ma anche per adeguare interpretazioni tecniche ai valori

primari. La legalità si fa dunque portatrice di una tutela maggiore e più qualificata della persona e delle sue esigenze.

180. Rilevanza nei rapporti individuali delle norme costituzionali. Vediamo ora che rilevanza hanno le norme costituzionali tra i rapporti interindividuali: Secondo la prevalente dottrina tedesca ( Teoria dell’ Applicabilità Indiretta ) le norme della Costituzione vengono applicate in maniera indiretta tramite le norme ordinarie. In realtà questa applicazione, più che indiretta , è una applicazione del c.d. “ combinato dispostocon questa tecnica si coordina una disposizione costituzionale con una disposizione ordinaria. Solo così una norma Cost. può disciplinare un rapporto di diritto civile. Secondo Perlingieri , però, la rilettura delle norme di legge alla luce della Cost. non si esaurisce in un mero momento interpretativo, ma deve abbracciare anche un momento applicativo in quanto per Perlingieri i valori e i principi costituzionali sono norme e quindi sono diritto sostanziale. 181. Interpretazione della Corte Costituzionale e del giudice ordinario. Il controllo di legittimità costituzionale sugli atti aventi forza di legge spetta esclusivamente alla Corte costituzionale. La peculiarità di tale controllo trova la sua causa nell’ interesse generale all’ eliminazione della norma illegittima. Come noto, il controllo di legittimità costituzionale delle leggi art. 134 cost. , per essere effettuato, deve essere promosso dal giudice a quo. Il giudice ordinario, quindi, se ravvisa gli estremi di una incompatibilità, è tenuto ad avviare il giudizio dinanzi alla Corte e per questo motivo l’interprete ordinario è suddito della legalità ed è responsabile della propria interpretazione. Lo stesso raffronto operato tra norma ordinaria e normativa costituzionale non è fisso e immutabile perché dipende dalla stessa interpretazione. Nell’ipotesi di incompatibilità assoluta e insanabile tra la norma ordinaria e quella costituzionale si parla di inadeguatezza funzionale, la quale può essere superata, in sede interpretativa nel momento in cui si individua la normativa da applicare. Le funzioni della Corte e quella del giudice non sono in contrasto ma si completano a vicenda: esse esprimono la subordinazione dell’interprete alla legalità costituzionale. In conclusione possiamo dire che la ricostruzione sistematica della legge ordinaria sulla base dei principi costituzionali rappresenta un’operazione preliminare necessaria che consente di esprimere un giudizio di incostituzionalità per tutte quelle norme che restano fuori dal sistema. 182. Significativi orientamenti sull’applicazione diretta della norme cost. : fattispecie civilistiche. La conferma della precettività delle norme costituzionali si trae dall’analisi di significativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. a) Diritto del lavoro : il quale pur potendo usufruire di una moderna legislazione speciale, ha fatto ampio uso delle norme costituzionali, in particolare degli art. 4, 19, 21, 36, 37, 40, 41 ecc. b) Interdizione : tale istituto, inizialmente previsto per tutelare gli interessi patrimoniali dell’interdetto oggi è previsto prima di tutto a tutela dell’interdetto in quanto persona, coerentemente con il dettato costituzionale. c) Diritti della personalità : si è superata l’identificazione di tali diritti con i diritti al nome, all’immagine, all’integrità fisica etc, previsti dal codice civile e sono stati previsti, per l’incidenza costituzionale, molti altri diritti come quello alla salute e allo studio. Conseguenzialmente alla precettività delle norme costituzionali si parla di diritto civile costituzionale cioè un diritto che sia costituzionalizzato, ovvero funzionalizzato all’ordine dei principi costituzionali che costituiscono la base e il fondamento del nostro ordinamento giuridico. 183. Diritto civile costituzionale. La norma costituzionale può essere la fonte di disciplina, se manca la legge ordinaria. Applicazione della norma Costituzionale : Vi sono 2 tipi di applicazione della norma costituzionale:  Applicazione DIRETTA : Non vi è la norma ordinaria e si applica la norma costituzionale

CAPITOLO XII: INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE E SUE REGOLE.

189. Presunta centralità della Regola in claris non fit interpretatio : la Ricostruzione Storica dell'art. 12 disp. prel. La Corte di Cassazione ritiene fondamentale il criterio ermeneutico suggerito dall'art.12: la norma giuridica deve essere interpretata innanzitutto e principalmente dal punto di vista letterale , non potendosi attribuire al testo altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole , secondo la loro connessione; si deve comunque ricorrere al criterio logico per la ricerca dell'intenzione del legislatore solo quando tale significato non sia stato chiaro ed univoco al punto da poter escludere qualunque altra interpretazione. Tale brocardo [“ in claris non fit interpretatio ” = nel chiaro non si interpreta], nonostante sia stato sostenuto dalla Cassazione, manifesta comunque la sua ambiguità e pone non pochi ostacoli alla necessità di costruire un sistema giuridico adeguato ai valori costituzionali fondamentali. Per dimostrare l’ambiguità e la non idoneità di tale brocardo effettuiamo un’analisi storica di come sia nato e si sia sviluppato. Esso è figlio dello stato moderno (17 secolo) .In questo periodo vi era il pensiero che il casus legis , ossia la previsione del legislatore che predisponeva la legge, rappresentasse il limite all'interpretazione. Non c'era dunque possibilità di ricorso alle interpretazioni dei dottori e dei tribunali che influenzavano la decisione da prendere: il casus legis, come caso deciso dalla legge, rappresentava il confine dell'interpretatio e dunque anche se la legge appariva irrazionale si finiva col dire " dura lex sed lex ". Si è quindi posta nel codice del 1942 questa regola dell’art. 12.1 disp. prel. al codice civile , la quale è eccessiva e di sapore nostalgico e figlia dell’ideologia della completezza dell’ordinamento. In un ordinamento attuale art. 12 preleggi è inadeguato. Perché non è più attuale l’art. 12 preleggi? L’ordinamento si è modificato sia sotto il profilo della tecnica legislativa, sia e soprattutto per ragioni logico- assiologiche , ossia con l’introduzione di valori e principi costituzionali. La conseguenza è che nel nostro ordinamento non è possibile la prospettiva di interpretazione meramente letterale, sul presupposto di una assiomatica chiarezza del testo legislativo. 190. Ambiguità della regola in claris non fit interpretatio (nel chiaro non si interpreta) Si è partiti dall'analisi dell'art. 12 disp.prel, il quale enuncia un'interpretazione per gradi: il testo che abbia un senso, che esprima un giudizio sensato, non dovrebbe dar luogo a ragionamenti di alcun genere:  Di carattere logico, circa la sua coerenza o incoerenza nel sistema;  Di carattere ontologico (intenzione del legislatore). Presupposto di tale impostazione è che è sempre possibile distinguere il casus legis (la previsione del legislatore) dal casus dubius : solo quest'ultimo manifesterebbe ambiguità e oscurità di significato. (Distinzione attaccata da Perlingieri). A questo punto, però, è bene chiarire cosa si intende per testo chiaro : quello che letto in connessione con gli altri, con i principi e i valori giuridicamente rilevanti, acquista significato normativo senza che sia necessario forzare apertamente la sua lettera. Dottrina di Quadri : Egli ritiene che la chiarezza legislativa non può essere riferita ad una singola enunciazione, ma al discorso legislativo nel suo complesso. Questa dottrina presuppone la distinzione in 2 momenti : -relazione tra norma e - sua applicazione.

Perlingieri assolutamente non accetta tale distinzione e fa notare che, prima di essere interpretato, ogni casus è dubius. Dunque non si può effettuare tale distinzione prima di procedere all'interpretazione.

191. La chiarezza del testo come un posterius non come un prius. Pensare che l’attività dell’interprete si dovrebbe fermare alla lettera e alla grammatica della proposizione legislativa e considerare ogni indagine sul profilo logico, teologico ed assiologico ricerche estrinseche ridotte a rango di valori sussidiari è impensabile. Le interpretazioni letterale, logica, sistematica non possono essere fasi distinte cronologicamente e logicamente; esse invece sono complementari facenti parte di un processo conoscitivo unitario. Quindi si può affermare che la chiarezza di un testo legislativo non è la premessa (un prius ) dell’ interpretazione , cioè non deve essere limitata al primo impatto della "precomprensione" , cioè al profilarsi della prima lettura. Semmai la chiarezza è la conseguenza (un posterius ) dell’interpretazione. Quindi il testo deve essere letto in connessione con gli altri alla luce dei principi e dei valori giuridicamente vincolanti; nel senso che non esiste una norma chiara ed una norma non chiara senza che questa sia interpretata in quanto la chiarezza è il risultato dell’interpretazione. Per Perlingieri tutte le norme, non solo i principi generali, hanno qualche grado di ambiguità. Non è possibile una mera interpretazione grammaticale e letterale, ma essa deve essere necessariamente un’ interpretazione logica, sistematica. L’interprete deve indagare la “ ratio iuris ”, ed il suo compito non può variare a seconda che la norma sia più o meno chiara. 192. L’interpretazione sistematica e assiologica quale superamento dell’Interpretazione Letterale Il brocardo “ in claris non fit interpretatio ” poggia sul presupposto che la norma sia una entità logica ben precisa ed isolata empiricamente. Tale presupposto di base non può essere accolto per il Perlingieri , il quale ritiene che :  La norma è sempre frutto dell’inserimento nel sistema ordinamentale;  La norma non può considerarsi mai isolata;  Il significato di una norma varia a seconda della complessità dell’ordinamento, è necessaria quindi una interpretazione evolutiva della norma, in relazione al dinamismo dell’ordinamento di appartenenza. Non si può mai prescindere dal dato fattuale (ordinamento del caso concreto). INTERPRETAZIONE per PERLINGIERI: Logico-Sistematica e Teleologico-Assiologica; finalizzata ad attuare i principi costituzionali. Per il Perlingieri, dunque, è bandito il brocardo “ in claris non fit interpretatio ” , essendo tale brocardo incoerente e non configurabile nel sistema normativo attuale. L’interpretazione sistematica ed assiologica è superamento culturale e storia dell’interpretazione letterale. 193. Problematicità dei significati delle parole e delle proposizioni linguistiche Nel confutare il brocardo “ in claris non fit interpretatio ” , si cerca di far crollare uno dei pilastri a fondamento del brocardo stesso , ossia la chiarezza delle proposizioni e delle parole. Il concetto di chiarezza , sia di una singola parola, sia di una proposizione , è soltanto relativo, vista la diversità del significato che una parola può avere da un contesto ad un altro e in relazione alla diversità temporale. Spesso poi accade che il significato proprio di una parola non corrisponda al significato comune. Si ricordi che , in merito all’art. 12 preleggi il Prof. Lonardo ritiene che vi sia una contraddizione interna laddove “ senso proprio delle parole ” ed “ intenzione del legislatore ” non sempre combaciano, non vi è sempre identità. 194. Ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. nella legalità costituzionale e superamento dell’interpretazione per gradi. Si rilevano in tutta la loro importanza due questioni:

  1. la dipendenza del metodo di interpretazione dal complessivo sistema giuridico nel quale è destinato a trovare applicazione;
  2. la rielaborazione del canone dell'interpretazione analogica (art. 12.2), falsamente intesa quale metodo soltanto sussidiario. Quanto al primo punto la legalità costituzionale impone un'interpretazione della norma ordinaria alla luce degli interessi e dei valori costituzionalmente rilevanti : fermarsi alla lettera chiara, significa porsi al di fuori

La produzione legislativa interna è attuativa della normazione comunitaria e pertanto non può essere interpretata se non alla luce dei principi di diritto comunitario, automaticamente indicati ed elaborati dalla giurisprudenza della corte di giustizia dell'Unione Europea. È significativo, al riguardo, quanto disposto dalla legge italiana antitrust: l'interpretazione delle norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle comunità europee in materia di disciplina della concorrenza. Dunque tra le possibili interpretazioni di una legge nazionale va prescelta quella conforme alle disposizioni comunitarie. Tale principio tuttavia trova un limite in tutte le ipotesi nelle quali vi è un reale e irriducibile contrasto tra la normativa comunitaria e l'essenza stessa della costituzione. La normativa comunitaria, dunque, proprio perché espressione di un livello gerarchicamente superiore a quello ordinario, statale e regionale, esercita una forte influenza sull'interpretazione del sistema giuridico interno: è dunque necessaria una rilettura a della legislazione ordinaria nella presunzione di conformità di essa alla normazione comunitaria, e in particolare ai regolamenti. Per quanto riguarda invece il discorso delle direttive, che non sono direttamente applicabili, in questi casi la fonte comunitaria appare come ragione giustificatrici a della legge nazionale che va interpretata alla luce della direttiva che ha inteso attuare.