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Il Licenziamento: Modalità, Motivi e Conseguenze, Notas de estudo de Psicologia

Una dettagliata descrizione delle modalità e motivazioni del licenziamento, i diritti del lavoratore e le procedure da seguire. Viene trattato il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, il ruolo del codice disciplinare e la possibilità di impugnare la decisione del datore di lavoro. Inoltre, vengono presentate le sanzioni e le modifiche introdotte dal jobs act.

O que você vai aprender

  • Quali sono i diritti del lavoratore in caso di licenziamento?
  • Che modalità esistono per il licenziamento?
  • Quali sono i motivi per i quali un datore di lavoro può licenziare un dipendente?

Tipologia: Notas de estudo

2020

Compartilhado em 31/08/2020

Claudia-15
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IL LICENZIAMENTO:
Le due normative fondamentali in ambito del licenziamento sono l’articolo 2119 e la legge 604 del
1966 che prevedono le uniche due modalità di licenziamento che sono:
Per giusta causa o per giustificato motivo:
-La giusta causa (senza preavviso) consiste nella rilevanza dei comportamenti che effettivamente o
potenzialmente non rispettano gli obblighi contrattuali.
-Il giustificato motivo (con preavviso) invece può essere oggettivo (quando le ragioni sono inerenti
al regolare funzionamento dell’organizzazione); e soggettivo (c’è un inadempimento contrattuale,
ovvero licenziamento per scarso rendimento).
Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento, specificando i motivi, altrimenti il
licenziamento è inefficace.
Inoltre, per rendere lecito il licenziamento è necessaria la presenza di un codice disciplinare, che
non necessariamente viene consegnato al momento dell’assunzione, ma deve essere affisso in un
luogo accessibile a tutti i lavoratori. (in assenza di tale il licenziamento non è valido)
In caso di infrazione del codice disciplinare il lavoratore gode del diritto di difesa.
Il datore di lavoro non può adottare al provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il principio dell’immediatezza della contestazione fa capo ad un intervallo di tempo necessario al
datore di lavoro, per accertarsi delle infrazioni commesse dal lavoratore.
I provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni
dalla contestazione del fatto. (pausa di riflessione)
Per giustificato motivo oggettivo il licenziamento è legittimo quando vi è sussistenza del fatto,
nesso di casualità tra le esigenza aziendali e il licenziamento e quando l’obbligo di ripescaggio
viene rispettato, ovvero considerare il licenziamento come ultima decisione, dovendo prima
prendere il considerazione il reinserimento per altre mansioni.
La prova sufficiente è il non aver effettuato nuove assunzioni nei mesi successivi al licenziamento.
Fase 1: il datore di lavoro invia alla direzione territoriale del lavoro una comunicazione per
procedere al licenziamento, indicando i motivi e le misure di assistenza alla ricollocazione del
lavoratore.
Fase 2: la direzione territoriale del lavoro, entro 7 giorni dalla comunicazione, convoca datore e
lavoratore per il tentativo di conciliazione.
Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto, esso può essere:
-Comporto secco: periodo di assenza per malattia di lunga durata.
-Comporto per sommatoria: si sommano tutte le assenze per malattia accumulate in periodi ad
intermittenza.
Divieto di licenziamento:
Matrimonio: dalle pubblicazioni ad un anno dopo la celebrazione.
Maternità: inizio gravidanza fino a un anno di età del bambino (anche in caso di adozione)
Impugnazione del licenziamento: il dipendente licenziato senza motivo valido può impugnare la
decisione del datore di lavoro entro 60 giorni dal licenziamento, (impugnazione stragiudiziale, con
una lettera indirizzata al datore), ed entro 180 giorni, deve iniziare l’azione davanti al giudice
(impugnazione giudiziale).
Tale disposizione si applica ai licenziamenti dopo l’entrata in vigore della riforma Fornero.
Se la revoca del licenziamento viene effettuata entro 15 giorni dall’impugnazione stragiudiziale, il
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IL LICENZIAMENTO:

Le due normative fondamentali in ambito del licenziamento sono l’articolo 2119 e la legge 604 del 1966 che prevedono le uniche due modalità di licenziamento che sono: Per giusta causa o per giustificato motivo:

  • La giusta causa (senza preavviso) consiste nella rilevanza dei comportamenti che effettivamente o potenzialmente non rispettano gli obblighi contrattuali.
  • Il giustificato motivo (con preavviso) invece può essere oggettivo (quando le ragioni sono inerenti al regolare funzionamento dell’organizzazione); e soggettivo (c’è un inadempimento contrattuale, ovvero licenziamento per scarso rendimento). Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento, specificando i motivi, altrimenti il licenziamento è inefficace. Inoltre, per rendere lecito il licenziamento è necessaria la presenza di un codice disciplinare, che non necessariamente viene consegnato al momento dell’assunzione, ma deve essere affisso in un luogo accessibile a tutti i lavoratori. (in assenza di tale il licenziamento non è valido) In caso di infrazione del codice disciplinare il lavoratore gode del diritto di difesa. Il datore di lavoro non può adottare al provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il principio dell’immediatezza della contestazione fa capo ad un intervallo di tempo necessario al datore di lavoro, per accertarsi delle infrazioni commesse dal lavoratore. I provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto. (pausa di riflessione) Per giustificato motivo oggettivo il licenziamento è legittimo quando vi è sussistenza del fatto, nesso di casualità tra le esigenza aziendali e il licenziamento e quando l’obbligo di ripescaggio viene rispettato, ovvero considerare il licenziamento come ultima decisione, dovendo prima prendere il considerazione il reinserimento per altre mansioni. La prova sufficiente è il non aver effettuato nuove assunzioni nei mesi successivi al licenziamento. Fase 1: il datore di lavoro invia alla direzione territoriale del lavoro una comunicazione per procedere al licenziamento, indicando i motivi e le misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore. Fase 2: la direzione territoriale del lavoro, entro 7 giorni dalla comunicazione, convoca datore e lavoratore per il tentativo di conciliazione. Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto, esso può essere:
  • Comporto secco: periodo di assenza per malattia di lunga durata.
  • Comporto per sommatoria: si sommano tutte le assenze per malattia accumulate in periodi ad intermittenza. Divieto di licenziamento: Matrimonio: dalle pubblicazioni ad un anno dopo la celebrazione. Maternità: inizio gravidanza fino a un anno di età del bambino (anche in caso di adozione) Impugnazione del licenziamento: il dipendente licenziato senza motivo valido può impugnare la decisione del datore di lavoro entro 60 giorni dal licenziamento, (impugnazione stragiudiziale, con una lettera indirizzata al datore), ed entro 180 giorni, deve iniziare l’azione davanti al giudice (impugnazione giudiziale). Tale disposizione si applica ai licenziamenti dopo l’entrata in vigore della riforma Fornero. Se la revoca del licenziamento viene effettuata entro 15 giorni dall’impugnazione stragiudiziale, il

rapporto di lavoro è ripristinato. Il lavoratore avrà diritto alla retribuzione del periodo precedente alla revoca. Se la revoca è effettuata dopo 15 giorni deve essere accettata dal lavoratore. Se il licenziamento è nullo (discriminatorio, matrimonio, maternità o motivi illeciti) sia per aziende di grandi e piccole dimensioni vale l’art. 18 quindi reintegrazione più il risarcimento (minino 5 mensilità) Per quanto riguarda l’accertamento di illegittimità del licenziamento per aziende a cui non si applica l’art. 18: Riassunzione entro 3 giorni—>se il datore decide di non adempiere—>risarcimento del danno Nella determinazione del risarcimento il giudice dovrà tener conto: - del numero dei dipendenti

  • delle dimensioni dell’impresa
  • dell’anzianità di servizio del lavoratore
  • del comportamento e delle condizioni delle parti LICENZIAMENTO PRIVO DI GIUSTA CAUSA NELLE IMPRESE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI: Quando c’è insussistenza del fatto contestato ci sarà una reintegrazione+risarcimento (max 12 mensilità) Se il fatto sussiste ma manca la proporzionalità il giudice dichiara risolto il rapporto aggiungendo un indennizzo (da 12 a 24 mensilità) SANZIONI CONSERVATIVE: rimprovero verbale o scritto o multa - eseguire con negligenza il lavoro affidatogli
  • contravvenga al divieto di fumare
  • sperperava materiali dell’impresa
  • trasgressioni di regolamenti in generale LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: Se il giudice rileva insussistenza del fatto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, può reintegrare il lavoratore e condannare la società al risarcimento (max 12 mensilità) LICENZIAMENTO CON VIZI FORMALI O PROCEDURALI: Risarcimento tra 6 e 12 mensilità in relazione alla gravità della violazione. Se il giudice accerta che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, vi saranno sanzioni per licenziamento illegittimo. MODIFICHE INTRODOTTE DAL JOBS ACT: CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: è un nuovo tipo di sanzione contro il licenziamento illegittimo. Si applica a chi, dopo il 7 marzo 2015, è assunto a tempo indeterminato, passa da determinato ad indeterminato, termina l’apprendistato, supera la soglia dei 15 dipendenti. Obiettivo: dare maggiore certezza al personale. L’indennità risarcitoria è certa, crescente e l’unico rimedio per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo REINTEGRAZIONE avviene per: - licenziamenti orali, discriminatori o nulli
  • nel licenziamento per insussistenza del fatto materiale, deve essere dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato
  • licenziamenti per inidoneità fisica o psichica