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Successione mortis causa: concetti generali e caratteristiche, Esquemas de Histologia

La successione mortis causa è un istituto giuridico che regola il subentro di un soggetto in possesso dei diritti e obblighi di una persona defunta. Si distingue in patrimoniale, continuativa e derivativa, e può essere legittima o testamentaria. In questo documento vengono illustrati i concetti generali e le caratteristiche della successione mortis causa.

O que você vai aprender

  • Come si distingue la successione legittima da quella testamentaria?
  • In cosa consiste la successione a titolo particolare?
  • Quali sono le caratteristiche della successione mortis causa?

Tipologia: Esquemas

2021

Compartilhado em 03/08/2021

S.ESPOSITO09
S.ESPOSITO09 🇦🇴

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La successione. Generalità. La successione comporta il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici o diritti reali, i rapporti così come i diritti reali rimangono gli stessi, a mutare è
esclusivamente il titolare.
Sono oggetto di successione:
oI diritti reali, salvo che si tratti di diritti la cui durata è legata alla vita del titolare (ad es. uso, abitazione)
oI diritti di credito, salvo quelli di natura personale (es. diritto degli alimenti) e salvo quelli nascenti da contratti intutus personae ancora in corso (es. contratto di lavoro)
oI rapporti inerenti all’impresa che non si estinguono con la morte dell’imprenditore.
Mentre tutti i rapporti non patrimoniali, sia personalissimi come ad es i diritti della personalità, sia i rapporti familiari come il matrimonio, non sono oggetto di successione.
La successione si divide in:
Subentro nel possesso: l’art. 1146 c.c. recita al suo 1° comma: “il possesso continua nell’erede con effetto
dall’apertura della successione”
Responsabilità per i debiti: L’erede, poiché subentra nell’insieme dei rapporti giuridici del de cuius,
risponde dei debiti del defunto anche coi propri beni, salvo che abbia accettato l’eredità con la formula del
beneficio d’inventario. Ciò viene ribadito anche all’interno dell’art. 752 c.c. io quale recita: “I coeredi
contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie,
salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”
Necessità dell’accettazione: la successione a titolo universale richiede un atto di volontà del successore,
occorre infatti l’accettazione per l’acquisto dell’eredità (art. 459 c.c.)
Irrevocabilità (semel heres semper heres)
Come stabilto dall’art. 533 c.c. al solo erede è concessa la hereditatis petitio per ottenere la restituzione
dei beni ereditari posseduti da altri a titolo di erede o senza titolo.
Solo l’erede subentra in ogni rapporto come se ne fosse stato parte ab initio e perfino in quelli in via di
formazione al momento della morte del de cuius
Soltanto l’erede subentra nel processo in cui era parte il defunto.
Non c’è subentro nel possesso: l’art.1146 c.c. al suo 2° comma recita: “Il successore a titolo
particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti” dunque si
deduce che per il legatario si ha solo il fenomeno dell’accessio possessionis.
Responsabilità per i debiti solo nei limiti del legato, a testimonianza di quanto appena
affermato potremmo richiamare:
-art.671 c.c. Legati e oneri a carico del legatario. Il legatario risponde dei debiti e dei pesi ereditari
entro i limiti del valore della cosa legata.
-art. 756 c.c. Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti. Il legatario non è tenuto a pagare i
debiti ereditari, in quanto gravano unicamente sugli eredi, non sui legatari. Questi, qualora
abbiano pagato un debito ereditario, hanno il diritto di rivalersi in veste di creditori nei confronti
dei coeredi.
Si acquista ipso iure, cioè di diritto (salva la possibilità di rinuncia) poiché la successione a titolo
particolare si realizza senza un apposito atto di volontà
Il diritto può essere limitato nel tempo
Successione a titolo particolare, o anche denominato legato: si ha quando il soggetto succede in uno o
più rapporti o diritti determinati, non intesi però come una quota del patrimonio.
Successione a titolo universale, o anche denominata eredità: si ha quando l’erede succede nell’universalità dei
beni del de cuius o in una quota (intesa come parte ideale ed astratta, come frazione aritmetica) del suo
patrimonio.
Successione mortis causa. Si ha quando una persona vivente prende il posto di una persona defunta (de cuius), assumendo gli obblighi e acquistandone i diritti.
La successione può avere carattere:
oPatrimoniale: quando tocca la cerchia dei rapporti e dei diritti patrimoniali
oContinuativo: quando il successore del de cuius subentra immediatamente nei rapporti giuridici attivi e passivi di quest’ultimo. In tal modo il patrimonio del defunto non resterà neanche un momento privo di titolare
oCarattere derivativo: ove l’acquisto dei beni avviene
–a titolo derivativo- traslativo: quando il successore acquista un diritto già esistente nel patrimonio del de cuius (ad es. succede nel diritto di proprietà del de cuius)
–a titolo derivativo-costitutivo, quando il successore acquista un diritto autonomo che prima non esisteva nel patrimonio del de cuius, ma che nasce da un preesistente diritto del de cuius (ad es. usufrutto costituito per
testamento.
La successione mortis causa in base a quanto sancito dall’art. 588 c.c., si divide in:
La disciplina delle due forme di successione si differenzia inoltre per numerosi altri profili:
Successione inter vivos (o tra vivi) si ha quando una persona vivente trasferisce il suo diritto ad un’altra.
Successione mortis causa (o a causa di morte) si ha quando una persona vivente prende il posto di una persona defunta (de cuius), assumendo gli obblighi e acquistandone i diritti.
Nell’ambito della successione mortis causa distinguiamo:
Successione legittima: si verifica allorquando il de cuius non abbia non abbia disposto dei suoi
beni con atto testamentario.
Vs
Successione testamentaria si verifica quando un soggetto dispone, per quando avrà cessato di
vivere, di tutti i suoi beni, con un atto testamentario.
Successione a titolo universale: quando una persona acquista tutti i
diritti e gli obblighi del defunto.
Vs
Successione a titolo particolare: quando una persona acquista solo
uno o più diritti o obblighi determinati.
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La successione. Generalità. La successione comporta il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici o diritti reali, i rapporti così come i diritti reali rimangono gli stessi, a mutare è esclusivamente il titolare. Sono oggetto di successione: o I diritti reali, salvo che si tratti di diritti la cui durata è legata alla vita del titolare (ad es. uso, abitazione) o I diritti di credito, salvo quelli di natura personale (es. diritto degli alimenti) e salvo quelli nascenti da contratti intutus personae ancora in corso (es. contratto di lavoro) o I rapporti inerenti all’impresa che non si estinguono con la morte dell’imprenditore.  Mentre tutti i rapporti non patrimoniali, sia personalissimi come ad es i diritti della personalità, sia i rapporti familiari come il matrimonio, non sono oggetto di successione. La successione si divide in:  Subentro nel possesso: l’art. 1146 c.c. recita al suo 1° comma: “il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione”  Responsabilità per i debiti: L’erede, poiché subentra nell’insieme dei rapporti giuridici del de cuius, risponde dei debiti del defunto anche coi propri beni, salvo che abbia accettato l’eredità con la formula del beneficio d’inventario. Ciò viene ribadito anche all’interno dell’art. 752 c.c. io quale recita: “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”  Necessità dell’accettazione: la successione a titolo universale richiede un atto di volontà del successore, occorre infatti l’accettazione per l’acquisto dell’eredità (art. 459 c.c.)  Irrevocabilità (semel heres semper heres)  Come stabilto dall’art. 533 c.c. al solo erede è concessa la hereditatis petitio per ottenere la restituzione dei beni ereditari posseduti da altri a titolo di erede o senza titolo.  Solo l’erede subentra in ogni rapporto come se ne fosse stato parte ab initio e perfino in quelli in via di formazione al momento della morte del de cuius  Soltanto l’erede subentra nel processo in cui era parte il defunto.  Non c’è subentro nel possesso: l’art.1146 c.c. al suo 2° comma recita: “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti” dunque si deduce che per il legatario si ha solo il fenomeno dell’ accessio possessionis.  Responsabilità per i debiti solo nei limiti del legato, a testimonianza di quanto appena affermato potremmo richiamare: -art.671 c.c. Legati e oneri a carico del legatario. Il legatario risponde dei debiti e dei pesi ereditari entro i limiti del valore della cosa legata. -art. 756 c.c. Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti. Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, in quanto gravano unicamente sugli eredi, non sui legatari. Questi, qualora abbiano pagato un debito ereditario, hanno il diritto di rivalersi in veste di creditori nei confronti dei coeredi.  Si acquista ipso iure, cioè di diritto (salva la possibilità di rinuncia) poiché la successione a titolo particolare si realizza senza un apposito atto di volontà  Il diritto può essere limitato nel tempo Successione a titolo particolare, o anche denominato legato: si ha quando il soggetto succede in uno o più rapporti o diritti determinati, non intesi però come una quota del patrimonio. Successione a titolo universale, o anche denominata eredità: si ha quando l’erede succede nell’universalità dei beni del de cuius o in una quota (intesa come parte ideale ed astratta, come frazione aritmetica) del suo patrimonio. Successione mortis causa. Si ha quando una persona vivente prende il posto di una persona defunta (de cuius), assumendo gli obblighi e acquistandone i diritti. La successione può avere carattere: o Patrimoniale: quando tocca la cerchia dei rapporti e dei diritti patrimoniali o Continuativo: quando il successore del de cuius subentra immediatamente nei rapporti giuridici attivi e passivi di quest’ultimo. In tal modo il patrimonio del defunto non resterà neanche un momento privo di titolare o Carattere derivativo: ove l’acquisto dei beni avviene –a titolo derivativo- traslativo: quando il successore acquista un diritto già esistente nel patrimonio del de cuius (ad es. succede nel diritto di proprietà del de cuius) –a titolo derivativo-costitutivo, quando il successore acquista un diritto autonomo che prima non esisteva nel patrimonio del de cuius, ma che nasce da un preesistente diritto del de cuius (ad es. usufrutto costituito per testamento. La successione mortis causa in base a quanto sancito dall’art. 588 c.c., si divide in: La disciplina delle due forme di successione si differenzia inoltre per numerosi altri profili: Successione inter vivos (o tra vivi) si ha quando una persona vivente trasferisce il suo diritto ad un’altra. Successione mortis causa (o a causa di morte) si ha quando una persona vivente prende il posto di una persona defunta (de cuius), assumendo gli obblighi e acquistandone i diritti. Nell’ambito della successione mortis causa distinguiamo: Successione legittima: si verifica allorquando il de cuius non abbia non abbia disposto dei suoi beni con atto testamentario. Vs Successione testamentaria si verifica quando un soggetto dispone, per quando avrà cessato di vivere, di tutti i suoi beni, con un atto testamentario. Successione a titolo universale: quando una persona acquista tutti i diritti e gli obblighi del defunto. Vs Successione a titolo particolare: quando una persona acquista solo uno o più diritti o obblighi determinati.