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La nozione di contratto di società secondo l'articolo 2247 del diritto civile italiano. Vengono descritte le diverse tipologie di società, tra cui società semplice, società in nome collettivo, società per azioni e società a responsabilità limitata. Il testo distingue tre grandi famiglie di società: società di persone, società di capitali e società cooperative o mutualistiche. Viene inoltre discusso come le riforme del 1993 e del 2003 hanno modificato la natura plurilaterale di questi contratti.
O que você vai aprender
Tipologia: Esquemas
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Art. 2247: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili” Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Dunque da un punto di vista sono le strutture organizzative tipiche anche se non esclusive attraverso cui si realizza un’attività d’impresa. E dunque sono di per sé espressione di quella numerosa gamma di attività produttiva che si caratterizzano appunto per essere una pluralità di tipi ovvero per una pluralità di modelli, ne conosciamo 8: la società semplice; la società in nome collettivo (s.n.c.); la società in accomandita semplice (s.a.s.); la società per azioni (s.p.a.); la società a responsabilità limitata (s.r.l.); la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.); le società cooperative; le società di mutuo soccorso. Quindi le società sono talune volte sensibilmente diverse nella disciplina, anche se hanno una serie di elementi in comune, e nell’ambito di questa famiglia noi individuiamo tre grandi famiglie: Le società di persone – le società di capitali e le società coperative o mutualistiche. L’art. 2247 ci offre la nozione legislativa del contratto di società, invero fino a quando non fu introdotta la disciplina sulle Srl uniperosonale (nel 1993) e fino al 2003 quando è poi stata introdotta la disciplina della spa, l’elemento caratterizzante di tutte le società era data dal fatto di essere dei contratti plurilaterali, ossia contatti ove emergeva la necessaria pluralità dei soggetti che costituivano le società o che comunque vi partecipavano. Questo elemento della plurilateralità è in realtà venuto meno proprio con queste due disposizioni, che hanno dato ingresso alla società a responsabilità limitata con un solo socio e alla società per azioni per un solo socio che possono essere costituite per atto unilaterale. Quindi quando l’articolo 2247 recita due o più persone detta locuzione va analizzata tenendo conto del fatto di queste riforme