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Il procedimento amministrativo tributario, che comprende una serie di atti coordinati e collegati per applicare le norme fiscali ai contribuenti. I procedimenti di avvio, istruttoria e decisoria, e i tipi di procedimenti, come quelli automatici, formali e di accertamento. Il testo illustra i termini di avvio, la partecipazione della parte, i procedimenti di controllo e l'accertamento di reddito per persone fisiche e giuridiche.
O que você vai aprender
Tipologia: Notas de aula
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PROCEDIMENTO D’IMPOSIZIONE TRIBUTARIA: Con l’espressione procedimento d’imposizione si vuole indicare il complesso di atti coordinati e collegati tra di loro posti in essere dall’Amministrazione finanziaria per l’applicazione delle norme tributarie ai singoli contribuenti. Dunque l’adozione del provvedimento finale è preceduta da un insieme di operazioni, atti e fasi collegati. Questi sono procedimenti avente ad oggetto per lo più l’accertamento e l’attuazione dell’obbligazione tributaria. Trattasi della manifestazione più rilevante della potestà tributaria, per tale motivo è definito procedimento d’imposizione tributaria. (Non mancano tuttavia altri moduli procedimentali che riguardano diverse vicende del rapporto tributario, come il procedimento d’interpello, di estinzione dell’obbligazione, di autotutela decisoria ecc. Questi procedimenti o hanno luogo a seguito del procedimento impositivo principale di accertamento e pertanto sono detti sub-procedimenti amministrativi, oppure sono procedimenti autonomi come l’interpello). Nel complesso possiamo dire che la disciplina sul procedimento amministrativo tributario è affidata a norme particolari che ispirano alla legge 241/1990. Ogni procedimento amministrativo si articola in 3 fasi: Fase di avvio, generalmente d’ufficio Fase istruttoria Fase decisoria, avente ad oggetto l’adozione del provvedimento di accertamento 1)Fase di avvio: il procedimento amministrativo può essere avviato: -D’ufficio -Da parte dell’amministrazione agente -su istanza di parte Il procedimento amministrativo viene avviato generalmente d’ufficio, la ratio del procedimento avviato d’ufficio la ritroviamo nel fine di soddisfare l’interesse pubblico e l’interesse pubblico in materia fiscale è quello del corretto accertamento e prelievo dei tributi. Può sia accadere che l’ufficio avvii una verifica autonomamente, oppure può accadere che vi sia un intervento da parte di altro ente come la guardia di finanza per es, o ancora può accadere che nel corso di un procedimento penale si rende necessario avviare una verifica tributaria. In presenza dei presupposti l’amministrazione è obbligata ad avviare d’ufficio il procedimento, nonché è obbligata a concluderlo con un provvedimento espresso. L’ufficio ovviamente deve compiere una preliminare valutazione (fase d’iniziativa) per verificare se vi siano o meno i presupposti per l’effettiva necessità di dar vita al procedimento. Importante parlare del tempo o termine di avvio perché nell’ambito fiscale esso è di notevole rilevanza, soprattutto in relazione alla decadenza del potere. Per il settore tributario sono previsti precisi termini entro i quali il procedimento deve essere necessariamente avviato, una volta scaduti l’amministrazione decade dal potere. L’eventuale avvio tardivo comporta illegittimità del provvedimento e costituisce anche responsabilità amministrativa. Possiamo dire che per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dal momento in cui l’autorità amministrativa ha notizia del fatto da cui origina l’obbligo di provvedere. Con l’avvio del procedimento ricadono poi dei vincoli sull’amministrazione, in tutti i casi in cui si avvia un procedimento, anche atipico ossia non espressamente previsto dalla legge, sussiste un obbligo a concluderlo in forma espressa. 2)Fase d’istruttoria: questa è la fase destinata all’accertamento e al controllo, qui gli uffici adottano atti di varia natura di cui inviti a comparire, acquisizione di documenti, valutazioni tecniche ecc. Tale fase può essere aperta o chiusa. Aperta -> in alcuni casi vi sono atti endo-procedimentali, formati appunto dal contraddittorio con l’interessato, attraverso memorie e osservazioni dello stesso. Chiusa -> vale a dire l’ufficio cura l’attività preparatoria dall’interno e solo al termine di questa provvede alla notifica di un atto impositivo, il ché avviene nella maggior parte dei casi. Se in tal caso però l’istruttoria sfocia direttamente in un provvedimento lesivo per il destinatario senza coinvolgerlo si avrà una violazione del diritto di difesa, che l’interessato potrà far valere dinanzi al giudice. Nell’ambito del procedimento tributario gli atti istruttori più frequenti sono: il procedimento di controllo automatico e formale, che sono procedimenti relativi alla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi. Poi abbiamo i procedimenti di accertamento di merito o sostanziali. NEL PROCEDIMENTO DI TIPO AUTOMATICO , la partecipazione è qui differita, nel senso che è posposta rispetto alla conclusione del procedimento, in poche parole qui vi è una partecipazione post-procedimentale della parte. Qui vi è la sola verifica dei dati risultanti dalla dichiarazione del contribuente, cioè vengono accertati gli errori di mero calcolo, con la possibilità dell’ufficio di adottare una serie di provvedimenti immediatamente efficaci, quali la correzione di errori materiali e di calcolo. Tale procedimento può essere avviato entro il periodo di prestazione delle dichiarazioni relative l’anno successivo. In casi d’urgenza il procedimento può anche essere anticipato. Questo procedimento ha quindi una funzione essenzialmente liquidatoria. NEL PROCEDIMENTO DI TIPO FORMALE , qui la partecipazione è preventiva, infatti gli uffici hanno l’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione, infatti detto procedimento ha ad oggetto il
riscontro tra la dichiarazione e ulteriori documentazioni di supporto. In poche parole qui si da luogo ad un accertamento in contraddittorio, qui il controllo è compiuto con la partecipazione del contribuente, infatti quest’ultimo è invitato a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione. Gli uffici possono avviare tale procedimento entro un termine di decadenza, ossia il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di presentazione. A seguito dell’avvio l’amministrazione può: correggere eventuali errori, escludere detrazioni d’imposta non spettanti, escludere lo scomputo delle ritenute non adeguatamente documentate. Al termine di queste verifiche gli uffici comunicano l’esito dell’istruttoria all’interessato, tutto ciò per consentire alla parte il diritto di presentare, entro un dato termine di 30 giorni, dati ed elementi non considerati. Nell’inerzia del contribuente l’ufficio adotta il provvedimento di iscrizione a ruolo. I crediti qui vengono riscossi per mezzo di una cartella di pagamento. Le principali differenze tra controllo automatico e controllo formale sono che nel primo caso vi si limita ad una verifica aritmetica sui valori già presenti nella dichiarazione, nel secondo caso l’ufficio effettua un vero e proprio controllo ove talvolta richiede una documentazione integrativa. Altra differenza è che il provvedimento finale di un procedimento di controllo formale deve essere estensivamente motivato, mentre per il controllo automatico viene richiesta una motivazione documentale, ossia la semplice tabella ove sono indicati i valori discontinui o i crediti. Nel complesso entrambi i procedimenti possono concludersi con l’adozione di un avviso di irregolarità denominato avviso bonario , che potrà essere oggetto di autonoma impugnazione dinanzi al giudice tributario. NEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO. L’amministrazione attraverso un istruttoria approfondita verifica se i dati trasmessi occorre o meno riportare il livello di imponibile alla misura del dovuto mediante un’attività di ricalcolo che corregge la dichiarazione infedele. Dunque il procedimento di accertamento è volto alla verifica del presupposto d’imposta. Tale procedimento può essere avviato d’ufficio, ma anche su istanza di parte. Ovviamente anche qui il provvedimento avrà l’obbligo di essere motivato. È opportuno precisare che il legislatore opera una distinzione tra il procedimento di accertamento relativo alle persone fisiche e alle persone giuridiche. Accertamento del reddito delle persone giuridiche: Accertamento analitico -> in questo caso l’ufficio può limitarsi a rettificare gli elementi già comunicati Accertamento analitico-induttivo -> è un procedimento misto basato su elementi analitici e induttivi, distinguiamo due macrocategorie di detto accertamento: A. analitico-induttivo basato su elementi forti : qui l’ufficio procede alla rettifica se rileva un elemento di forza tale grazie al quale è possibile una ricostruzione dell’imponibile basata. A. analitico –induttivo presuntivo : qui è possibile rettificare la dichiarazione anche laddove non vi siano elementi particolari di forza, ma anche nel caso in cui si accerti l’esistenza di attività non dichiarate desumibili anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Accertamento induttivo-extracontabile -> si ci può basare anche su presunzioni prive di requisiti di gravità precisione e concordanza, ove ricorrano condizioni particolarmente gravi: -se il reddito d’impresa non è stato indicato o è incerto. -se dal verbale d’ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto una o più scritture contabili -se il contribuente non abbia dato seguito agli inviti disposti dagli uffici e quindi rende necessario l’accertamento in via induttiva Accertamento del reddito delle persone fisiche, distinguiamo: Accertamento Analitico -> l’accertamento viene effettuato attenendosi sulla dichiarazione fatta dal contribuente. Qui l’amministrazione può rettificare le dichiarazioni fatte dal contribuente a seguito di una verifica. Si tratta di una verifica ad ogni modo superficiali, una ricostruzione poco invasiva in quanto limitata a singoli elementi già disponibili e dichiarati. Accertamento analitico-induttivo -> qui è possibile prescindere dai dati indicati nella dichiarazione ed è possibile accertare e contestare la dichiarazione ricostruendola completamente. I redditi possono essere determinati anche sulla base di presunzioni, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Accertamento sintetico puro -> come abbiamo visto per determinare il reddito esterno alle dichiarazioni fatte dal contribuente occorre che sussistano i requisiti di gravità, precisione e concomitanza. Laddove non vi fossero si può accertare il reddito in maniera sintetica, ossi attraverso la spesa non giustificata. Ossia ciò che viene preso in considerazione è la spesa che supera il reddito dell’anno e dunque l’ufficio può tenerne conto. Il contribuente può tuttavia sempre dimostrare che tali redditi siano diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, ad es accumulati negli anni precedenti. Accertamento sintetico-redditometro -> permette di collegare una presunta capacità contributiva al possesso di un bene. L’amministrazione poteva sinteticamente determinare il reddito in misura superiore rispetto a quanto dichiarato basandosi sul possesso di un determinato bene. Oggi tale procedimento rispetto alla normativa passata è rafforzata con la previsione di un contraddittorio endo-procedimentale. In ogni caso tutti gli accertamenti che seguono lo schema sintetico incontrano un limite applicativo, detto limite stabilisce che il reddito accertato deve discostarsi da quello dichiarato per almeno 1/5 del suo ammontare, altrimenti non può essere determinato attraverso il procedimento sintetico. Accertamento d’ufficio in caso di omessa o nulla dichiarazione -> in tal caso l’ufficio di propria iniziativa procede a determinare il reddito sulla base dei dati raccolti o di cui comunque si è venuto a conoscenza.