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Riassunto psicologia giuridica-Paolo Capri, Appunti di Psicologia Giuridica

Riassunto Psicologia giuridica-appunti- Paolo capri 2025

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 20/06/2025

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roberta-iemma 🇮🇹

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PSICOLOGIA GIURIDICA - CAPRI
La psicologia giuridica è basata sui rapporti e fornisce il contenuto, il diritto invece ne definisce i limiti.
AMBITI DELLA PSICOLOGIA GIURIDICA: è nata 100 anni fa, Enrico Altavilla (1925) l’ha divisa in 5 macro aree:
1. psicologia criminale = studio della personalità di un individuo in quanto autore di reato, dei concetti di
criminalità, devianza e di devianza minorile
2. psicologia giudiziaria = studia la personalità dell’individuo in quanto imputato e le persone che partecipano al
processo (giudici, avvocati, parti lese). Analizza gli aspetti di: responsabilità penale, pericolosità sociale,
strategie e tattiche in ambito processuale, vittimologia e psicologia della testimonianza.
3. psicologia penitenziaria = esamina la personalità di un soggetto sottoposto ad una pena, in riferimento
all’ordinamento penitenziario (legge 354/75) sulle misure alternative alla detenzione (es. durante il giorno vanno
al lavoro) e sul trattamento individualizzato (sostegno ai detenuti attraverso colloqui + lavoro di equipe, elabora i
profili), esaminano i problemi psi relativi alla detenzione.
4. psicologia giuridica civile = valuta attraverso consulenze tecniche le cap genitoriali x affidamento e adozione
5. psicologia legale = coordina le nozioni di psicologia esistenti all’interno del codice x contribuire al
miglioramento delle leggi (seminari di psi esperti + giuristi x aggiornare articoli di codici).
È necessario differenziare il diritto civile e il diritto penale.
DIRITTO CIVILE = regolamenta le attività umane, affronta le controversie tra le persone (es. coppia che si separa a chi
vanno casa, figli, conti) che però non prevedono reati (altrimenti penale) - es. furto di computer: ladro avrà sanzione sia
penale (x furto) che civile perché la parte lesa vuole un risarcimento per danni psicologici.
DIRITTO PENALE = (CP = ti dice la condanna, CPP = ti dice il contorno, la procedura, per affrontare il reato) implica ogni
caso in cui sia stato commesso un reato. Lo psi interviene quando c’è un reato contro la persona, ossia quando una
persona denuncia una violenza, un’aggressione, etc. la notizia criminis (qualcuno segnala un crimine) arriva al PM
(magistrati = PM e giudici) il PM (super poliziotto) indaga quando gli arriva la notizia criminis, delegando alla PG. Se non
trova prove può archiviare il caso senza arrivare in giudizio. Se le trova chiede un rinvio al giudizio e qui entra in gioco il
giudice (1° grado). L’imputato sarà avvisato solo quando saranno concluse le indagini, che sono nascoste, gli arriva la
richiesta di invio al giudizio e chiamerà i suoi avvocati che a loro volta faranno indagini. Il giudice quindi avrà 2 fascicoli: uno
della Procura e l’altro dell’avvocato difensore. Il giudice si basa sulle prove (non sul fatto reale), non può archiviare, può solo
assolvere (es. i testimoni non sono attendibili) o condannare. Le parti sono 3: PM (pubblica accusa), avvocato difensore e la
parte civile (vittima). Fornita la sentenza finisce il grado. Se una delle parti non è d’accordo si va in appello (2° grado). Il
grado è uguale al ma cambia il giudice a seconda del reato (gli avvocati rimangono a meno che tu non decida di
cambiarlo). Il giudice può essere monocratico (da solo), o collegio (3 giudici) o giudici popolari. In appello possono
comunque essere aggiunte nuove prove, testimoni e perizie. Il grado è la cassazione (organo di controllo): i giudici di
cassazione sono giudici esperti; lavorano solo sulle carte (non vedono imputato, vittima, testimoni, etc.) e verificano che i
giudici del appello abbiano fatto bene il loro lavoro a livello formale (giudici di grado possono aver commesso degli
errori di forma). Evidenzia cosa hanno sbagliato e li fa ricominciare. Se non individuano sbagli confermano la sentenza.
giudice perizia perito (penale - regolato da alcuni art. del CPP) o CTU (nel civile - art. del CPC )
PM consulenza tecnica consulente tecnico d’ufficio (CTU) (solo penale) o Consulente del PM
Parti sia lesa che accusata consulenza tecnica consulente tecnico di parte (CTP) (civile e penale) o
Consulente della Difesa (fino a 3 a parte)
In ambito penale (Tribunale Ordinario e per i Minorenni) lo psicologo giuridico (pagato dallo stato) è chiamato nei casi di:
valutazione della capacità di intendere e di volere (art. 85, 88, 89 c.p.), pericolosità sociale di maggiorenne o
minorenne (14-18), anche in relazione al concetto di maturità/immaturità e alla comprensione del disvalore delle
proprie azioni (art. 98 cp) disvalore = nell’adulto è un'aggravante, nel minore è un'attenuante. es. massacro una
persona per 5’000 euro (valore) vs. la massacro per 10 euro (disvalore). Il bimbo può sembrare feroce o psicopatico,
ma non si rende conto che sta producendo dolore per 10 euro, per lui contano solo quelli: per questo è un disvalore.
Sotto i 14 anni, qualunque reato non è imputabile, non si va nemmeno al processo. I genitori però perdono la potestà
genitoriale se il reato è volontario (si valuta l’aggressività), altrimenti se è involontario si andrà solo al civile.
-Art. 85 c.p.: "nessuno può essere punito se, al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile (capacità di
intendere e di volere)".
-Art. 88 c.p.: "non è imputabile chi, nel momento del fatto, era per infermità in tale stato di mente da escludere la
capacità di intendere e di volere" (vizio totale di mente).
-Art. 89 c.p.: "chi, nel momento del fatto, era per infermità, in tale stato di mente da scemare, senza escluderla, la
capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita" (vizio parziale di mente).
valutazione della capacità di rendere testimonianza di un minore in ipotesi di abuso sessuale o maltrattamento.
L’art. 196 CPP specifica che chiunque può rendere testimonianza ma per le fasce fragili (anziani, disabili, bambini) va
fatto un accertamento dell'idoneità (per un bimbo di 4 anni è difficile stabilire il tempo, ieri non era il 20/02 ma un tempo
passato, potrebbe pure essere 3 giorni fa). La testimonianza può essere raccolta anche in situazioni particolari, es.
mutismo selettivo bimbo 10 anni con mutismo selettivo doveva testimoniare perché aveva assistito allo stupro della
mamma. La soluzione è stata fargli fare il disegno per raccogliere la sua testimonianza. Quindi alcuni non sono proprio
idonei ma per altri bisogna valutare il caso e vedere se ci sono dei metodi alternativi per sentirli.
In ambito civile (Tribunale Ordinario e per i Minorenni) lo psicologo giuridico (pagato dalle parti) è chiamato:
nelle consulenze di affidamento dei figli per valutare le capacità genitoriali, la qualità dei rapporti familiari e lo stato
psicologico del minore, suggerendo il tipo di affidamento e le modalità di frequentazione con il genitore non convivente.
nelle consulenze sullo stato di adottabilità per valutare l'idoneità genitoriale e lo stato psi del minore nei casi di
abbandono e adottabilità
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PSICOLOGIA GIURIDICA - CAPRI

La psicologia giuridica è basata sui rapporti e fornisce il contenuto, il diritto invece ne definisce i limiti. AMBITI DELLA PSICOLOGIA GIURIDICA : è nata 100 anni fa, Enrico Altavilla (1925) l’ha divisa in 5 macro aree:

  1. psicologia criminale = studio della personalità di un individuo in quanto autore di reato, dei concetti di criminalità, devianza e di devianza minorile
  2. psicologia giudiziaria = studia la personalità dell’individuo in quanto imputato e le persone che partecipano al processo (giudici, avvocati, parti lese). Analizza gli aspetti di: responsabilità penale, pericolosità sociale, strategie e tattiche in ambito processuale, vittimologia e psicologia della testimonianza.
  3. psicologia penitenziaria = esamina la personalità di un soggetto sottoposto ad una pena, in riferimento all’ordinamento penitenziario (legge 354/75) sulle misure alternative alla detenzione (es. durante il giorno vanno al lavoro) e sul trattamento individualizzato (sostegno ai detenuti attraverso colloqui + lavoro di equipe, elabora i profili), esaminano i problemi psi relativi alla detenzione.
  4. psicologia giuridica civile = valuta attraverso consulenze tecniche le cap genitoriali x affidamento e adozione
  5. psicologia legale = coordina le nozioni di psicologia esistenti all’interno del codice x contribuire al miglioramento delle leggi (seminari di psi esperti + giuristi x aggiornare articoli di codici). È necessario differenziare il diritto civile e il diritto penale. DIRITTO CIVILE = regolamenta le attività umane, affronta le controversie tra le persone (es. coppia che si separa – a chi vanno casa, figli, conti) che però non prevedono reati (altrimenti penale) - es. furto di computer: ladro avrà sanzione sia penale (x furto) che civile perché la parte lesa vuole un risarcimento per danni psicologici. DIRITTO PENALE = (CP = ti dice la condanna, CPP = ti dice il contorno, la procedura, per affrontare il reato) implica ogni caso in cui sia stato commesso un reato. Lo psi interviene quando c’è un reato contro la persona, ossia quando una persona denuncia una violenza, un’aggressione, etc. → la notizia criminis (qualcuno segnala un crimine) arriva al PM (magistrati = PM e giudici) → il PM (super poliziotto) indaga quando gli arriva la notizia criminis, delegando alla PG. Se non trova prove può archiviare il caso senza arrivare in giudizio. Se le trova chiede un rinvio al giudizio e qui entra in gioco il giudice (1° grado). L’imputato sarà avvisato solo quando saranno concluse le indagini, che sono nascoste, gli arriva la richiesta di invio al giudizio e chiamerà i suoi avvocati che a loro volta faranno indagini. Il giudice quindi avrà 2 fascicoli: uno della Procura e l’altro dell’avvocato difensore. Il giudice si basa sulle prove (non sul fatto reale), non può archiviare, può solo assolvere (es. i testimoni non sono attendibili) o condannare. Le parti sono 3: PM (pubblica accusa), avvocato difensore e la parte civile (vittima). Fornita la sentenza finisce il 1° grado. Se una delle parti non è d’accordo si va in appello (2° grado). Il 2° grado è uguale al 1° ma cambia il giudice a seconda del reato (gli avvocati rimangono a meno che tu non decida di cambiarlo). Il giudice può essere monocratico (da solo), o collegio (3 giudici) o giudici popolari. In 2° appello possono comunque essere aggiunte nuove prove, testimoni e perizie. Il 3° grado è la cassazione (organo di controllo): i giudici di cassazione sono giudici esperti; lavorano solo sulle carte (non vedono imputato, vittima, testimoni, etc.) e verificano che i giudici del 2° appello abbiano fatto bene il loro lavoro a livello formale (giudici di 2° grado possono aver commesso degli errori di forma). Evidenzia cosa hanno sbagliato e li fa ricominciare. Se non individuano sbagli confermano la sentenza. ● giudice → perizia → perito (penale - regolato da alcuni art. del CPP) o CTU (nel civile - art. del CPC ) ● PM → consulenza tecnica → consulente tecnico d’ufficio (CTU) (solo penale) o Consulente del PMParti sia lesa che accusata → consulenza tecnica → consulente tecnico di parte (CTP) (civile e penale) o Consulente della Difesa (fino a 3 a parte) In ambito penale (Tribunale Ordinario e per i Minorenni) lo psicologo giuridico (pagato dallo stato) è chiamato nei casi di: ● valutazione della capacità di intendere e di volere (art. 85, 88, 89 c.p.), pericolosità sociale di maggiorenne o minorenne (14-18), anche in relazione al concetto di maturità/immaturità e alla comprensione del disvalore delle proprie azioni (art. 98 cp) → disvalore = nell’adulto è un'aggravante, nel minore è un'attenuante. es. massacro una persona per 5’000 euro (valore) vs. la massacro per 10 euro (disvalore). Il bimbo può sembrare feroce o psicopatico, ma non si rende conto che sta producendo dolore per 10 euro, per lui contano solo quelli: per questo è un disvalore. Sotto i 14 anni, qualunque reato non è imputabile, non si va nemmeno al processo. I genitori però perdono la potestà genitoriale se il reato è volontario (si valuta l’aggressività), altrimenti se è involontario si andrà solo al civile.
  • Art. 85 c.p .: "nessuno può essere punito se, al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile ( capacità di intendere e di volere )".
  • Art. 88 c.p. : "non è imputabile chi, nel momento del fatto, era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere" ( vizio totale di mente ).
  • Art. 89 c.p. : "chi, nel momento del fatto, era per infermità, in tale stato di mente da scemare, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita" ( vizio parziale di mente ). ● valutazione della capacità di rendere testimonianza di un minore in ipotesi di abuso sessuale o maltrattamento. L’art. 196 CPP specifica che chiunque può rendere testimonianza ma per le fasce fragili (anziani, disabili, bambini) va fatto un accertamento dell'idoneità (per un bimbo di 4 anni è difficile stabilire il tempo, ieri non era il 20/02 ma un tempo passato, potrebbe pure essere 3 giorni fa). La testimonianza può essere raccolta anche in situazioni particolari, es. mutismo selettivo → bimbo 10 anni con mutismo selettivo doveva testimoniare perché aveva assistito allo stupro della mamma. La soluzione è stata fargli fare il disegno per raccogliere la sua testimonianza. Quindi alcuni non sono proprio idonei ma per altri bisogna valutare il caso e vedere se ci sono dei metodi alternativi per sentirli. In ambito civile (Tribunale Ordinario e per i Minorenni) lo psicologo giuridico (pagato dalle parti) è chiamato: ● nelle consulenze di affidamento dei figli per valutare le capacità genitoriali, la qualità dei rapporti familiari e lo stato psicologico del minore, suggerendo il tipo di affidamento e le modalità di frequentazione con il genitore non convivente. ● nelle consulenze sullo stato di adottabilità per valutare l'idoneità genitoriale e lo stato psi del minore nei casi di abbandono e adottabilità

● nelle consulenze di interdizione e inabilitazione di un maggiorenne per valutare l'infermità di mente e l'incapacità a provvedere ai propri interessi ● nelle consulenze sul danno non patrimoniale → il danno patrimoniale comporta un danno subito in cui la vittima ha perso dei soldi (noi non ce ne occupiamo). Il CTU dovrà valutare se un eventuale trauma successivo a un atto illecito ha prodotto nell'individuo un Danno biologico-psichico o da pregiudizio esistenziale. Non basta star male o essere traumatizzati per chiedere un danno, è necessario che ci sia stato un fatto illecito (es. separazione no perché non è illegale, lo stupro invece si). Le vittime hanno bisogno di un risarcimento, che è sia economico che morale/psicologico - es. vittima stupro si vergogna e quindi non denuncia, è come se fosse stigmatizzata quindi il suo risarcimento non sarà solo di natura economica ma anche emotivo perché elimina lo stigma. Nella valutazione del Danno alla persona, gli illeciti e i reati si configurano come eventi psicosociali stressanti che possono generare un trauma psichico, angoscia, paure destabilizzanti, chiusura emotiva, vissuti di rovina e morte, e sintomi nevrotici (in casi estremi psicotici) che poi possono diventare un disturbo dell’Io o della personalità. C’è differenza tra reato e fatto illecito = stupro è reato – se tradisci tua moglie facendoti vedere in luoghi conosciuti, umiliandola dal pdv sociale, è un fatto illecito (risarcimento x danni morali o psicologici – uguale ad un capo che umilia un dipendente) → un fatto illecito non arriva ad essere reato ma rientra nelle umiliazioni e nei danni psicologici (anche l’abbandono genitoriale non è reato però se vede il figlio una volta al mese, può essere accusato di un fatto illecito). ➢ DANNO PSICHICO = non ha una manifestazione esteriore tangibile. Definito come una infermità mentale, una condizione patologica; consiste nella riduzione di una o più funzioni della psiche; alterazione della integrità psichica, come le funzioni mentali primarie, l’affettività, meccanismi difensivi, tono dell’umore, e pulsioni. Quantificazione del danno biologico-psichico in assenza di lesioni encefaliche = la 6° edizione della “Guides to the Evaluation and Permanent Impairment” (American Medical Association) propone che la quantificazione non supera il 50% e individua 8 classi di quantificazione da 0 a 50%. Prevede 3 scale con cui valutare i disturbi mentali prodotti da fatti illeciti: ○ la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) = per la gravità dei sintomi ○ la Global Assessment of Functioning Scale (GAF) = per il funzionamento sociale ○ la Psychiatric Impairmnet Rating Scale (PIRS) = per la gravità dei sintomi e il funzionamento sociale. ➢ DANNO ESISTENZIALE = nasce dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti e si presenta una modificazione peggiorativa dell’equilibrio psicologico e dello stile di vita, senza alterazione delle funzioni primarie. Viene distinto in 3 categorie, ognuna con un valore diverso: ● Personalità e Assetto Psicologico (50%); ● Relazioni Familiari e Affettive (30%); ● Attività Ricreative, Culturali e di Autorealizzazione (20%). Il criterio di quantificazione proposto (da Capri) parte dalla suddivisione del danno in 5 fasce di gravità:

  1. Danno lieve (615%): lieve alterazione delle 3 categorie
  2. Danno moderato (1630%) : moderata alterazione
  3. Danno medio (3150%): media alterazione
  4. Danno grave (5175%): grave alterazione
  5. Danno gravissimo (76100%): gravissima alterazione Ma in che modo il fatto illecito procura delle modificazioni e delle alterazioni all’interno del sistema familiare? Il fatto illecito si collega, all’interno delle teorie sistemiche-relazionali, al concetto di transizione = passaggio da una condizione data ad una condizione nuova, sono innescate da eventi critici = eventi che provocano un cambiamento nel sistema familiare di fronte al quale le modalità di funzionamento precedenti non risultano più adeguate e il sistema familiare è chiamato ad attingere alle sue risorse per adattarsi, questo può essere fonte di sviluppo oppure di arresto. Gli eventi critici possono essere normativi o non normativi:
    • Eventi Critici Normativi: sono eventi attesi e prevedibili che caratterizzano il ciclo di vita della famiglia (nascita di un figlio, perdita dei genitori anziani, ecc.)
    • Eventi Critici non normativi: sono eventi inattesi che non possono essere prevedibili o anticipati dalla famiglia (es. incidenti, malattie, ecc.) ➢ DANNO MORALE = “sofferenza psichica”, in relazione ad uno stato di tristezza causato dal trauma, che non sempre arriva ad alterare l’equilibrio interno ed esterno del soggetto. È il turbamento psichico soggettivo causato dall’atto illecito. Non incide sulla salute psichica ed è un’autonoma categoria di danno. Per valutare la presenza e la consistenza del trauma bisogna fare un’analisi caso per caso e la metodologia dovrà riguardare: accurata raccolta dei dati anamnestici, con documentazione clinica e l’analisi delle deposizioni testimoniali per accertare l’esistenza di patologia psichica in atto o precedente e il suo inquadramento nosografico, colloqui clinici e test di livello, personalità, proiettivi e neuropsicologici. È necessario valutare il suo livello di integrazione sociale, relazionale e individuale prima dell’evento “traumatizzante” e descrivere lo stato attuale (lv di compensazione e i meccanismi di difesa) Proposta di quesiti per la valutazione del danno psichico e dei pregiudizi esistenziali = Il CTU, esaminati gli atti della causa; condotti colloqui clinici; effettuato un esame psicodiagnostico; sentiti i CTP, accerti e valuti:
  6. se sia affetto da sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica. Se si, indicarne la causa
  7. se sussistano eventuali postumi temporanei e/o permanenti ed eventuali valutazioni prognostiche. Quantifichi il danno psichico, accertando la congruità delle spese sopportate o future per eventuali cure
  8. fornisca indicazioni sulla riduzione della capacità lavorativa, tenuto conto della soggettività;
  9. se e in che modo il fatto in esame abbia prodotto dei pregiudizi esistenziali che interessano: A) l’assetto psicologico e la personalità; B) le relazioni familiari e affettive; C) le attività realizzatrici (riposo, ricreative, sociali, autorealizzatrici). In caso affermativo valuti lo stato di tali pregiudizi ed esprima un valore che va da: assente (05%), lieve (615%), moderato (1630%), medio (3150%), grave (5175%), gravissimo (>76).

LA CONVENZIONE DI LANZAROTE

A Lanzarote, il 25/10/2007 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottò una convenzione secondo la quale tutti i Paesi aderenti s’impegnavano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, adottando le stesse misure per la prevenzione, la punizione e la tutela delle vittime. La Convenzione di Lanzarote è stata introdotta in Italia come Legge 1° Ottobre 2012, n.172, sancisce che per ascoltare x la prima volta un minore (<14 anni), sia come testimone che come parte offesa, PM, PG e difensori sono obbligati a nominare uno psicologo, che tutelerà il minore e costruirà il setting di ascolto (sia per la SIT che per la testimonianza). Questo è regolato dagli art. 351 c.p.p. (per la PG), 362 c.p.p. (per il PM) e 391 bis c.p.p. (per il difensore). Inoltre, sono stati introdotti reati: l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia ( art.414-bis ), l’adescamento di minori ( Art. 609-undecies ) e l’impossibilità di dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa ( Art. 602-quater ); e hanno aggiunto pene più severe per reati come: ● Art. 572 Maltrattamenti contro familiari e conviventi a danno di minori (sostituito) “chiunque maltratta una persona della famiglia o convivente, o sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura o custodia o per l’esercizio di una professione” è punito con la reclusione da 2 a 6 anni ● L’ Art. 600-bis Prostituzione minorile Prevede aumenti di pena nei confronti di chiunque favorisce, sfrutta, gestisce o controlla la prostituzione di un minore di 18 anni, commette atti sessuali con un minore tra i 14 e i 18 anni, realizza spettacoli pornografici, produce materiale pedo-pornografico, recluta o induce minori a partecipare o assiste ad esibizioni pornografici traendone profitto. ● Art. 609-decies Comunicazione al Tribunale per i minorenni (modificato) Sancisce che quando si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, il procuratore deve dirlo al tribunale dei minori. Inoltre, l’assistenza affettiva e psicologica per il minore offeso deve essere assicurata dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore, da gruppi, fondazioni, associazioni, organizzazioni di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e supporto delle vittime, con il consenso del minore e ammessi dall’autorità giudiziaria. Sono inoltre previste pene accessorie per i delitti finora previsti, quali: o perdita della potestà genitoriale quando la qualità di genitore è prevista come circostanza aggravante o interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela alla cura o all’amministrazione di sostegno o perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa o interdizione temporanea dai pubblici uffici Inoltre, è previsto l’aumento di pena se l’induzione alla prostituzione del minore o alla pedopornografia è commesso con violenza e minaccia; e se il reato è commesso approfittando “della situazione di necessità del minore”. Nel caso degli art. 600-bis e 600-ter, la pena è aumentata “se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, o da affini entro il 2° grado, da parenti fino al 4° grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata”. Ulteriore aggravante è la somministrazione di sostanze alcoliche, stupefacenti o pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore. La legge prevede anche la possibilità di recupero , infatti l’ art. 7 prevede la possibilità che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valutino la positiva partecipazione, del detenuto autore di reato in danno di minore, al programma di riabilitazione per la concessione di alcuni benefici. Inoltre, l’ art.13-bis ( Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori ) prevede che possono sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno e che tale partecipazione sarà valutata ai fini della concessione dei benefici. Altre indicazioni della Convenzione si trovano nei seguenti articoli: Art. 30 Principi

  1. Ciascuna Parte adotterà necessari provvedimenti affinché procedure penali avvengano nell'interesse superiore e nel rispetto dei diritti del bambino.
  2. Ciascuna Parte dovrà adottare un approccio protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini ed i procedimenti penali non aggravino il trauma subito e che la risposta penale si accompagni all'assistenza, se opportuno.
  3. Ciascuna Parte dovrà assicurare che indagini e procedimenti siano effettuati con precedenza e senza ingiustificato ritardo
  4. Ciascuna Parte dovrà' assicurare che i provvedimenti non pregiudichino i diritti alla difesa e l'esigenza di un processo equo ed imparziale (art.6 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali)
  5. Ciascuna Parte adotterà' i necessari provvedimenti, in conformità' ai principi fondamentali della propria legislazione per:
    • assicurare indagini e procedimenti efficaci dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, consentendo, ove appropriato, la possibilità' di condurre indagini sotto copertura;
    • consentire alle unità o servizi di indagine di identificare le vittime dei reati stabiliti in conformità' all'articolo 20, in particolare mediante l'analisi dei materiali di pornografia infantile, quali le fotografie, le registrazioni audiovisive accessibili, diffuse o trasmesse per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione. Art. 35 Colloqui con il bambino
  6. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche' i colloqui con il minore: a. abbiano luogo senza ritardo dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorità competenti; b. abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo; c. vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo; d. nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone; e. il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale; f. il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da maggiorenne di sua scelta
  7. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche' i colloqui con la vittima, o ove opportuno, con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di registrazioni audiovisive e che tali registrazioni possano essere accettate come prova durante il procedimento penale, in accordo con le norme previste dalla legislazione.
  8. Quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragionevoli motivi di ritenere che questa sia un bambino, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nell'attesa che l'età venga verificata e determinata.

SIT E INCIDENTE PROBATORIO

SIT = sommarie info testimoniali → non è una valutazione ma una raccolta dati che però non ha valore in tribunale. Ha inizio con il consenso informato (si spiega al minore perché è lì) poi si faranno domande superficiali e generiche per poi arrivare al punto focale. Dovrà essere audio e videoregistrato (anche se è obbligatoria solo nell’incidente probatorio - art. 398 c.p.p. – è consigliabile anche nella SIT, perché potrebbe essere elemento di prova al processo senza dover riascoltare il minore = audizione protetta ), si può fare nello studio dello psicologo, nella stazione dei carabinieri/polizia (con videocamera portatile, no cellulare), in alcune sale adibite (es. in questura). In casi particolari anche a scuola se la segnalazione è un maltrattamento intra-familiare; in questo caso, sarà fatta la SIT a insaputa dei genitori. È raro che i bimbi denuncino i genitori, inoltre a scuola è quasi una perdita di tempo perché il bimbo è spaventato, crede di aver fatto qualcosa di sbagliato. Il consulente non può raccogliere da solo la testimonianza, altrimenti è inutilizzabile; si assumono info essenziali dal minore, insieme alla PG, per accertarsi la sussistenza di reato. Se il minore racconta spontaneamente i fatti è meglio limitarsi a registrare le dichiarazioni, senza fare domande o contestarle, è necessaria una posizione di ascolto neutrale. Il PM ha interesse che ci sia lo psicologo poiché non invalida la testimonianza, facilita il minore poiché ha maggiori capacità comunicative e sa fare le domande (es. no domande induttive, altrimenti invalidi le sue risposte perché entrano in gioco suggestione e compiacenza = “usura del testimone”, il testimone non si può più usare). Inoltre, sarà necessario evitare di assumere atteggiamenti seduttivi o ricattatori, farsi guidare da opinioni personali, fare affidamento su deposizioni i cui contenuti cambiano di continuo e responsabilizzare eccessivamente il testimone. Quindi lo psicologo da un lato protegge il bambino e dall’altro la causa. Nel caso in cui l’esperto intervenga come consulente del PM, avrà anche il compito di fare un profilo di personalità del minore per accertarne la verità clinica e svolgere un accertamento sull ’idoneità generica a rendere testimonianza. La possibilità di avvalersi di un esperto ha lo scopo di: ⇒ tenere conto che gli obiettivi di PG, PM e giudice (verità processuale) sono diversi dai nostri (verità clinica) ⇒ definire il setting di incontro e i reciproci ruoli, offrendo chiarimenti e aiuti agli investigatori. ⇒ mediare nella raccolta delle dichiarazioni per consentire la formulazione di domande adeguate ⇒ garantire corrette procedure di accoglienza e ascolto del minore, previste dalla Convenzione di Lanzarote. ⇒ in caso di difficoltà, interrompere l’incontro e discutere sulle necessarie modificazioni del setting Inoltre, esistono delle linee guida o regole minime che il clinico deve avere presenti quando svolge il suo lavoro peritale: ● Sapere quanti incontri il minore ha già avuto prima e in quale contesto (limitarli il più possibile) ● Sapere con chi il minore ha già rivelato l’accaduto (più imp. la prima rivelazione). se, oltre il bambino, ci sono altri testimoni e cosa sanno, dove e con chi sono avvenute le prime rivelazioni, come sono state raccolte e quando trasferite all’autorità giudiziaria. Questo obiettivo può essere raggiunto:

  • Definendo il fatto accaduto : tipo di reato, da chi è stato perpetrato
  • Analizzando le fonti di informazioni, le quali possono essere di 2 tipi:
  1. Dirette: rivelazioni del bambino. È importante capire se le sono spontanee (più affidabili) o suggestionate. Anche il presunto abusante è una fonte diretta, anche quando nega.
  2. Indirette: si riferiscono a chi denuncia il fatto o se ne dichiara a conoscenza. ● Raccogliere informazioni sulle caratteristiche ambientali della presunta vittima. ● Non conferire valore probante a segni e sintomi che possono essere riferiti, ma non sono esclusivi di PTSD, poiché possono emergere una serie di dati circostanziali, situazionali e relazionali. Gli indicatori comportamentali di disagio emotivo sono aspecifici, quindi è importante contestualizzare i comportamenti del bambino (quando sono insorti, come si sono manifestati, chi li ha osservati, in presenza o in assenza di chi, con quali effetti sugli osservatori) ● Accertarsi se il bambino è ancora inserito nel suo nucleo o ne è stato allontanato. Gli ordini di protezione prevedono l’allontanamento del genitore abusante (presunto), non del minore ● Prendere in esame le caratteristiche cliniche proprie della vittima Terminata la SIT, il PM, se ha dati sufficienti per procedere (verità clinica e processuale), chiede al Giudice di disporre l’incidente probatorio , sede privilegiata per l’acquisizione delle dichiarazioni del minore presunta vittima (art. 392 c.p.p.). avviene in una stanza adiacente al tribunale; lo psicologo deve esserci obbligatoriamente il quale riformula le domande del giudice che sente nell’auricolare. Spesso capita che il minore dica di più nella SIT che nell’incidente probatorio (il quale avviene dopo) perché sa di averlo già detto e non capisce perché debba ripeterlo. N.B. soltanto le informazioni/dichiarazioni raccolte durante l’incidente probatorio hanno il valore di prova. La valutazione in punto di idoneità specifica deve avvenire solo nel corso dell’incidente probatorio. La valutazione tecnica sul “che cosa” il minore narra spetta al giudice e al difensore ( attendibilità e veridicità della testimonianza ) mentre quella clinica sul “come” lo racconta spetta al consulente e al perito poiché si presume abbia una competenza clinica superiore a quella di un giudice ( idoneità generica e specifica ). ● idoneità generica = si valutano capacità generiche, competenze cognitive (memoria, attenzione, etc.) e livello di maturità psico affettive – si fa prima dell’incidente probatorio, nella SIT ● idoneità specifica = monitoraggio delle fonti (sono attendibili?); indaga le abilità di organizzare e riferire un ricordo in relazione alla complessità delle tematiche in discussione ed all’eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, che possono avere agito – si fa in base a quanto raccolto durante l’incidente probatorio L’indagine sull’idoneità mentale a rendere testimonianza è indipendente dall’accertamento della verità processuale. N.B. nessun minore può essere escluso dal testimoniare solo sulla base che questo possa produrgli disagio, altrimenti nessuno potrebbe farlo (III Sezione Penale della Corte di Cassazione). Tuttavia, nel caso in cui un esperto, con motivato parere, segnali che ha una personalità così fragile da potersi equiparare ad infermità o evidenzi la possibilità di insorgenza di danni alla sua salute, si può prescindere dal suo contributo narrativo. Questo giudizio però non può essere generico, ma specifico, riportato al contesto dell’incidente probatorio. Il mancato rispetto del contraddittorio tra periti e consulenti rendono nullo il procedimento e la relativa sentenza (contraddittorio = dare la possibilità di “contraddire” l’avversario) Di solito, se si hanno dubbi sul testimone: SIT → PERIZIA → INCIDENTE PROBATORIO Altrimenti: SIT → INCIDENTE PROBATORIO → PERIZIA

Aggressioni dirette passive = omissione o trascuratezza di relazioni sentimentali che possono essere presenti, per es, nei casi di genitori che delegano a terzi l’accudimento, la cura e la crescita del minore. ● Aggressioni dirette attive = uso di forza fisica e abuso di mezzi di coercizione, percosse e maltrattamenti, incesto, abusi sessuali, sindrome di Munchausen per procura, o comunque relazioni di estremo invischiamento ● Aggressioni indirette passive e/o attive = maltrattamenti e violenze nel sistema familiare ma non sul minore. In un rapporto di coppia a elevati livelli di tensione, il soggetto maggiormente a disagio può alleviare la tensione triangolando emotivamente il figlio, che coinvolto nella relazione, tende a coalizzarsi con la parte più debole oppure con quella che attiva più sensi di colpa formando un’altra coppia, escludendo il terzo, e alienando nel minore il vissuto di una parte genitoriale. Con queste aggressioni l’io infantile attiva vissuti di esclusione, rifiuto, repulsione, e instabilità. Inoltre, il bambino può rispondere all’aggressione attraverso diverse tipologie difensive: ● Contrattacco aggressivo = difesa di “stato” in risposta alla situazione, ma che può diventare un “tratto del carattere” che rischia di rendere difficili i rapporti sociali futuri. Quindi ogni frustrazione, delusione o angoscia verrà affrontata con un atteggiamento ostile in modo automatico. ● Fuga = il bambino ha raramente la possibilità di fuggire realmente dalla situazione, quindi trova altre vie: ◦ repressione = respingere ciò che è stato motivo di sofferenza senza però riuscire a liberarsene. Un’altra ◦ rimozione = “non ricordare”, quindi non sentire la sofferenza emotiva che viene negata e spostata. ◦ regressione = il bambino di ritrae nel passato alla ricerca di un riparo contro l’angoscia del presente. ● Nascondimento = per evitare la sofferenza si avvolge in una falsa indifferenza, che però lo isola dal mondo ● Compiacimento = seduzione, passività e sottomissione all’adulto per proteggersi da eventuali aggressioni Tutte queste modalità di reazione, nel tempo, possono tradursi in difese automatiche dell’io, che si riproducono in contesti non pertinenti e assumono tonalità non adattive che definiscono l’io disturbato nei processi di adattamento. Quindi l’intensità e la durata di queste modalità è direttamente correlata all’intensità e alla durata dell’aggressione. 4) SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST PSICOLOGICI: i test psicologici sono delle situazioni sperimentali standardizzate che permettono di valutare il sogg sia quantitativamente che qualitativamente. Gli strumenti da utilizzare devono essere scelti in base al caso specifico. Le batterie classiche di test utilizzate in ambito giudiziario sono: Per gli adulti : ● VISUAL MOTOR GESTALT TEST di Bender = test neuropsicologico che valuta la maturazione della funzione visuo-motoria e può individuare eventuali ritardi, regressioni o deficit organici del SNC (carta e matita, no gomma, foglio A4, deve copiare in ordine progressivo 8 figure geometriche e si tiene il tempo). Si suggerisce come prova di inizio in una batteria di test poiché, essendo facile, non crea ansia e rompe il ghiaccio. Si ripropone il Retest se ci sono dubbi sulla presenza di alterazioni a carico del SNC. Si risomministrano 3 figure, comprese quelle percettivamente inadeguate. Se il soggetto ripara l’errore è in grado di riconoscere la distorsione quindi non è significativo. Il protocollo deve essere trattato globalmente, un indice solo non basta, può essere un campanello d’allarme. Affinché si possa parlare di organicità non è necessario che ci sia destrutturazione in tutto il protocollo. Si considerano: indici di organicità (es. rotazione della figura o parti di essa, perseverazione, distorsione della forma o mancata integrazione) ed emozionali (modalità di distribuzione sul foglio, es. disordinata= confusione/maniacalità, grandezza delle figure, es. macroscopiche= egocentrismo/narcisismo, linee ed intensità del tratto) ● WAIS-IV = test di livello tarato per 16-90 anni. Si compone di 15 subtest, 10 fondamentali e 5 supplementari che indagano 4 dimensioni: comprensione verbale, ragionamento visuo-percettivo, memoria di lavoro, velocità di elaborazione. Fornisce un punteggio totale di Q.I. rappresentativo dell’abilità intellettiva generale e 4 punteggi che misurano le 4 dimensioni. È usato per ottenere una valutazione del funzionamento cognitivo generale, ottenere info cliniche per valutazioni neuropsicologiche e impostare approfondimenti in ambiti specifici come difficoltà di apprendimento, disturbi dello spettro autistico e deterioramento mentale. Valutano anche la personalità perché indagano la capacità di lavorare per fini sconosciuti. ● MMPI-2 = questionario di personalità per la diagnosi clinico nosografica. Composto da 567 item, 3 scale di validità, 10 di base (8 cliniche e 2 comportamentali), 15 di contenuto e 9 supplementari. Valuta lo stato psichico del momento, ma anche meccanismi di difesa (consci/inconsci), tratti di aggressività, impulsività, insicurezza, ansia, dipendenza patologica, tono dell’umore, capacità di anticipare e progettare azioni e comportamenti. Si usa per la diagnosi psicopatologica nella valutazione dei disturbi mentali – è importante perché in ambito forense ci aiuta nella diagnosi clinica, ci da indicazioni sulle patologie tradizionali. ● TEST DI RORSCHACH = test proiettivo semi-strutturato, che consente un’ampia gamma di risposte e interpretazioni. Freud definiva la proiezione come meccanismo per l’attribuzione inconscia di propri sentimenti e qualità ad un’altra persona, come difesa dell’io e come sentimento spiacevole, risentito se riferito ad altri. Mentre Jung riteneva che fosse un meccanismo normale o patologico che può anche essere usato dall’io come difesa dall’ansia; inteso come processo base nel passaggio fra conscio e inconscio. Consiste nel presentare in ordine progressivo 10 tavole, nere e colorate, che raffigurano delle macchie di inchiostro. A ogni tavola si chiede a cosa potrebbe somigliare quell’immagine. Successivamente, si procede con un’inchiesta sistematica per conoscere quali parti e quali aspetti hanno determinato le risposte del soggetto. Le interpretazioni del soggetto vengono trascritte e poi approfondite, decodificate e valutate attraverso parametri normativi, in base a 4 aspetti fondamentali: (1) localizzazione, (2) qualità formale, movimento, colore, (3) contenuto, (4) originalità, banalità o volgarità delle risp Valuta dall’aspetto cognitivo, funzionamento di pensiero (es. teorico, astratto, ossessivo, analitico, confabulatorio, etc.), l’aspetto affettivo (meccanismi difensivi, affettività, vissuti verso fda, impulsività, autocontrollo, esame di realtà) e le relazioni oggettuali. Analizza l’approccio alle problematiche, le capacità di astrazione, le funzioni pratico concrete, le capacità di progettazione, le funzioni di critica e giudizio, pensiero analitico, aderenza alla realtà. Descrive la tipologia psicologica della personalità (introversa, estroversa, coartata, ambivalente, dilatata), la struttura e la sovrastruttura dell’Io, immaturità affettiva, meccanismi difensivi, identificazione di genere e relazioni sociali. È usato per la diagnosi dei tratti, diagnosi differenziale ed eventuali alterazioni psichiche.

PROVE GRAFICHE = utili per le diagnosi cliniche descrittive, ma minore attendibilità e validità. Dovrebbero essere di supporto al colloquio e ad altri test. presupposto = il disegno ha valore comunicativo, è espressione del suo attore, ha significato simbolico che può svelare conflitti affettivi anche nascosti. L'immagine grafica nasce da una doppia polarità: percezione del mondo esterno e spinta emozionale interiore. Ognuna può contenere tutte e 2 le componenti: più dipende dal mondo esterno più è realistica, oggettiva (fotografia); più dipende dal mondo interno e più è soggettiva, pulsionale e a volte astratta dalla realtà. Se nel disegno queste 2 componenti vengano integrate, l'immagine ha funzione di simbolo, media tra la spinta inconscia, l'idea e la realtà. L'elaborato grafico è più diagnostico della parola perché è più informativo (più ricco di dati personali) e più oggettivo (meno distorto dall'interpretazione dell'interlocutore - interpreta secondo i propri significati). ◦ DISEGNO DELLA FIGURA UMANA (MACHOVER) : test proiettivo elaborato da Machover anche x adulti; diverso da quello di Goodenough che è solo x bambini. Analizza l’identità di genere e di ruolo, maturità dell'Io, dipendenza, l’autonomia, l’energia psichica, tratti di personalità, tono dell’umore, l’aggressività. Offre l'opportunità di valutare il grado di evoluzione intellettiva in riferimento alla completezza del disegno, correlando lo sviluppo psicomotorio con quello di funzioni specifiche al SNC. Può essere effettuata diagnosi clinica. Bisogna considerare la congruenza sessuale, cronologica e di ruolo tra chi disegna e la prima figura proposta e ulteriori indici, come: completezza, proporzione e simmetria, spazio occupato, direzione del disegno, analisi del tratto. Per i minori : ● VISUAL MOTOR GESTALT TEST di Bender = usato dai 3-4 anni anche se tra i 9-11 anni il SNC si struttura completamente quindi hanno le migliori prestazioni al test. ● WAIS-IV (16-18 non compiuti), ● WISC-IV = Test di livello da 6-16 anni (è strutturato come la WAIS). ● MMPI-A = uguale all’altro ma per 14–18 anni → item riferiti a sviluppo e a psicopatologia degli adolescenti. ● TEST DI RORSCHACH = Tra i 5 e 6 anni i bambini possono offrire verbalizzazione e/o produrre rappresentazioni grafiche in cui si riflettono e quindi proiettano caratteristiche della loro personalità, si iniziano ad avere dati valutabili. Il bambino deve trovarsi a suo agio ed è lasciato libero di scegliere dove sedersi, dovrebbe avere una certa confidenza con l’esaminatore quindi saranno necessari alcuni incontri prima del test. Gli viene descritta la prova come se fosse un gioco. Con maggiori di 10 anni, all’inizio si conversa un po’ su argomenti neutri e poi si presenta la prova dicendo che non si tratta di un esame e non ci sono risposte giuste o sbagliate. Nei casi in cui viene data una sola risposta, si può chiedere “vedi altro?”. Nei bambini in età prescolare, anche fino a 7/8 anni, l’inchiesta va fatta subito dopo l’interpretazione delle singole tavole poiché sono facilmente distraibili. ● FAVOLE DI L. DUSS (4-12 anni): 10 favole, semplici e brevi, nelle quali il protagonista si trova in determinate situazioni rappresentative di stadi critici dell'evoluzione psichica e per i quali ci sono differenti percorsi da prendere. Il fine è mettere in evidenza eventuali problematiche o complessi corrispondenti a ciascuno degli stadi di sviluppo indagati. Al bambino è richiesto di completare la storia come crede ed, esaminando le risposte, è possibile, scoprire le preoccupazioni. Si dice al bambino che gli si racconterà una storia e che si desidera che lui indovini il seguito Si deve evitare qualsiasi enfasi narrativa per evitare ogni suggestione che rischierebbe di indirizzare la risposta o di concentrare l'attenzione su un particolare elemento della storia. Se la risposta è troppo breve fare domande. Tav. 1 Storia dell'uccellino (x lv di attaccamento) = "Un papà e una mamma uccelli e il loro bambino dormono nel nido. Viene però un gran vento, stronca l'albero e il nido cade. I 3 uccelli si svegliano a un tratto. Il papà vola su un abete, la mamma su un altro, il bambino uccellino che cosa farà? Sa già volare un poco." Risposte formate: volerà su un albero vicino; volerà verso il padre; volerà verso la madre; volerà verso i genitori; resterà per terra e urlerà per farsi sentire dai genitori; aspetta che i genitori o vanno a prendere. Risposte critiche: tutte le risposte di morte, perdita, rovina, abbandono. Tav. 2 Storia dell'anniversario del matrimonio (x gelosia per l'unione della coppia genitoriale) = "È l'anniversario del matrimonio di papà e mamma. Si vogliono bene e hanno fatto una bella festa durante la quale, il figlio si alza e se ne va in fondo al giardino. Perché?" Risposte formate: va a raccogliere dei fiori x i genitori; va a giocare; si annoia; preferisce fare altro. Risposte critiche: risposte in cui sono presenti vissuti di aggressività, dolore, tristezza, malessere, abbandono. Tav. 3 Storia dell'agnello (x esplorare il processo di svezzamento e la relazione tra fratelli) = "C'è una mamma pecora e suo figlio agnellino. Tutte le sere la mamma gli dà un po' di latte ma mangia già anche l'erba. Un giorno portano alla mamma pecora un altro agnellino tanto piccino perché essa dia anche a lui un po' di latte. Quella mamma pecora però non ha abbastanza latte per tutti e due e allora essa propone al suo figliolo: "non ho latte da dare a tutti e due voi, tu accontentati di andare a mangiare soltanto l'erba fresca". Che cosa farà l'agnello?" Risposte formate: va a mangiare l'erba; va a cercare un'altra pecora. Risposte critiche: risposte di morte, di aggressività sia auto che eterodiretta. Tav. 5 Una storia di paura (x esplorare vissuti di angoscia e di autopunizione) = "C'è un bambino che dice piano piano: "che paura che ho io!" Di che cosa ha paura?" Risposte normate: paure legate a eventi e situazioni che si potrebbero verificare (andare male a scuola, punizioni dei genitori, paura di animali feroci, mostri e del buio se il bambino è in età prescolare e quindi interferito ancora da angosce primarie non facilmente identificabili). Risposte critiche: paura di morire, di essere rapito, di perdersi, di soffrire, di essere abbandonato. Tav. 10 Il brutto sogno (controllo delle favole precedenti correlato componenti ansiose) = "Un bambino svegliandosi al mattino tutto agitato dice: "che brutto sogno che ho fatto! Cosa ha mai sognato?" La risposta va correlata con le precedenti, in modo particolare con la Storia di Tav. 5 per verificare se sono presenti ridondanze relative a vissuti aggressivi, di rapimento, di perdita, di morte... Le risposte "non lo so", "non sogno mai" indicano l'attivazione di meccanismi rimoventi

  1. le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori
  2. non essere coinvolti nei conflitti tra genitori
  3. al rispetto dei loro tempi
  4. essere preservati dalle questioni economiche
  5. ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano Siccome i figli hanno il diritto di avere entrambi i genitori, dal 2006 è entrata in vigore la legge sull’ affidamento condiviso (ora Decreto di LEGGE N.154/2013 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” ), che ha introdotto varie modifiche all’art. 155 c.c. ( Provvedimenti riguardo ai figli ) e all’art. 708 c.p.c, come: Art. 1 Modifiche al codice civile
  6. L ’Art. 155 ( Provvedimenti riguardo ai figli) è stato completamente sostituito Anche in caso di separazione, il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e di conservare rapporti significativi con i parenti di ognuno. Il giudice quindi adotta i provvedimenti con esclusivo riferimento al loro interesse. Valuta la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi o a chi dei due; determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno, fissando la misura e il modo in cui dovranno contribuire al mantenimento, prendendo atto di eventuali accordi tra i genitori. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi quindi le decisioni di maggiore interesse saranno assunte di comune accordo. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. Il mantenimento sarà proporzionale al reddito e determinato considerando: attuali esigenze dei figli, tenore di vita goduto prima, tempi di permanenza presso ciascuno, risorse economiche di entrambi, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno
  7. Sono stati inseriti: ● Art. 155-bis ( Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso ) Il giudice può disporre l’affidamento a un solo genitore nel caso ritenga, con provvedimento motivato, che l’altro non concordi con l’interesse del minore. Ciascuno dei genitori può chiedere l’ affidamento esclusivo quando sussistono tali condizioni. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo difendendo, quanto possibile, i diritti del minore. Se la domanda risulta infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore richiedente ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli. ● Art. 155-ter ( Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli ) I genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione di tutte le disposizioni circa l’affidamento ● Art. 155-quarter ( Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza ) La casa familiare viene assegnata tenendo conto dell’interesse dei figli, la regolazione dei rapporti economici e il titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa o contragga nuovo matrimonio. Nel caso uno dei due cambi residenza o domicilio, l’altro può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità di affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, compresi quelli economici ● Art. 155-quinquies ( Disposizioni in favore dei figli maggiorenni ) Il giudice può disporre a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico versatogli direttamente. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. ● Art. 155-sexies ( Poteri del giudice e ascolto del minore ) il giudice può assumere mezzi di prova, anche disponendo l’audizione del minore che abbia almeno 12 anni o meno se capace di discernimento. Qualora ci sia l’opportunità, ottenuto il consenso delle parti, il giudice può rinviare l’adozione dei provvedimenti per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli. → si fa riferimento alle Convenzioni internazionali sui diritti dei minori che stabiliscono il principio che i figli hanno diritto ad essere educati da entrambi i genitori ( Convenzione di NY , in Italia legge 27/5/1991 n.176) e ribadiscono il diritto del minore di essere consultato e di esprimere la propria opinione , tenuto conto della sua capacità cognitiva e decisionale ( Convenzione di Strasburgo ). Queste sono specifiche rispetto al consenso informato, ovvero che in base all’età il minore ha diritto di sapere cosa sta facendo, il perito ha obbligo di comunicare al minore la sua figura e spiegare che sta li per aiutare adulti e bambini in difficoltà come nel caso della sua famiglia. Segnalano la centralità del minore rispetto alle sue richieste; significa che le richieste del minore devono essere ascoltate, valutate, prese in considerazione. Art. 2 Modifiche al codice di procedura civile ● Art. 709-ter ( Soluzione delle controversie in caso di inadempienze o violazioni ) per la soluzione delle controversie tra i genitori è competente il giudice del procedimento in corso. il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può anche ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni di uno dei genitori nei confronti del minore o nei confronti dell’altro genitore, condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 5000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti emessi dal giudice sono impugnabili nei modi ordinari. La separazione personale può essere giudiziale (“con addebito”) o consensuale e può essere richiesta solo dai coniugi. ● Separazione giudiziale (art. 151 c.c). = si può chiedere nei casi in cui si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o l’educazione dei figli. ● Separazione consensuale (art. 158 c.c.) = la separazione per il solo consenso dei coniugi non vale senza l’omologazione del giudice, che può apportare modificazioni nell’interesse dei figli ● Riconciliazione (154 c.c.) = comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta (per separazione e affidamento → Tribunale Ordinario, se i genitori non sono sposati → Tribunale per i minorenni).

Per entrambe le separazioni vale un principio fondamentale = l’ oggetto di tutela privilegiata è la crescita della prole ; è sia giuridico (legge), giudiziario (applicazione delle norme), etico (principio morale) e deontologico (rispetto dei codici professionali). Questo però spesso si dimentica nei casi di separazione giudiziale; infatti, nei casi di elevata conflittualità, i genitori sottraggono un clima favorevole, un contesto psicologico ed educativo armonioso ai figli, con la possibilità di danneggiarli nella loro crescita psicologica. TIPI DI AFFIDAMENTOAffidamento condiviso (legge n. 56 del 2006), art 155 c.c. “ provvedimenti riguardo ai figli ” = la potestà genitoriale è esercitata da entrambi ma per decisioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitano la potestà in modo disgiunto, ovvero ciascun genitore è responsabile in toto quando i figli sono con lui. In questo caso non è richiesta la cooperazione fra genitori (favorevole in situazioni di conflitto), dividendo in modo equilibrato le responsabilità specifiche di ciascuno e mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi. I figli dovranno essere collocati presso un genitore (residenza), e l’altro avrà ampi tempi di visita. Il collocamento può essere alternato in base all’età del minore e all’area geografica. ● Affidamento esclusivo a uno dei genitori, art 155 bisaffidamento un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso ” = il giudice dispone l’affidamento ad uno dei genitori se ritiene che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. Si tende a dare solo in casi gravi (malattie psichiche, td o in situazioni di pericolo per il minore). Il genitore affidatario esercita in via esclusiva la potestà genitoriale e i figli sono residenti presso di lui. L’altro genitore esercita il diritto di visita, ha il potere e dovere di vigilare sull’operato del genitore affidatario e partecipa alle scelte di maggiore importanza nella vita del figlio. Il genitore non affidatario può ricorrere al giudice quando ritiene che siano state assunte decisioni non favorevoli all’interesse dei figli. Quasi nella totalità dei casi genitore collocatario è la mamma almeno fino ai 6-7 anni, questo perché il rapporto con la mamma influenza maggiormente le capacità di rapporto affettivo e il suo interesse verso il mondo esterno. Anche a lv dello sviluppo intellettivo crea condizioni favorevoli per le attività di manipolazione ed esplorazione del bambino, che hanno importanza per lo sviluppo dell'intelligenza percettivo-motoria e per il normale passaggio agli stadi successivi. ● Affidamento condiviso alternato = si collocano i minori presso entrambi genitori in modo alternato. Figli trascorrono stesso tempo con uno e con l’altro. È previsto dall’articolo 6 della legge sul divorzio, ma è ovviamente applicabile anche la separazione. ● Affidamento a terzi, art. 330 e 333 cc = casi particolari. I minori possono essere affidati a terzi, parenti o istituti. Anche se collocati presso uno dei genitori la famiglia è controllata dai servizi sociali. Si ricorre a questo affidamento quando entrambi genitori sono ritenuti non idonei allo svolgimento del proprio ruolo. Entrambi genitori sono privati dell’esercizio della potestà genitoriale. La conflittualità dei genitori non è ritenuta motivo per escludere un affidamento condiviso, che di solito è la scelta di elezione dei giudici. Nel caso in cui l’affidamento condiviso non sia contrattabile, poiché tra i coniugi si determina contrasto circa l’affidamento e la situazione non è sanabile, il giudice dispone una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per conoscere meglio la situazione e prendere provvedimenti. È fondamentale poter distinguere se la conflittualità si esprime attraverso condotte violente, se è o meno sanabile, se si basa su una psicopatologia e se sia o meno possibile mettere in atto interventi sanitari utili per la sua cura. L’evento separativo altamente conflittuale e patologico si caratterizza per il bambino come una ferita, una frattura fra l’individuo e il mondo. La perdita dell’oggetto-genitore inficia direttamente su: qualità della vita, equilibrio emotivo-affettivo, funzioni mentali primarie, meccanismi di difesa, vissuti interni del soggetto che ha subito il trauma e sull’alterazione qualitativa dello stile di vita con ripercussioni e modificazioni permanenti della personalità I minori invischiati in separazioni altamente conflittuali, rientrano nella fascia dei soggetti deboli che hanno subito maltrattamenti. L’incapacità di trovare accordi favorevoli per i figli è indice di relazioni psicopatologiche , per questo è necessaria la prevenzione e anticipazione di comportamenti pericolosi e devianti, attraverso un percorso psicoterapeutico o di mediazione e sostegno alla genitorialità con la coppia genitoriale. Gli interventi andrebbero effettuati prima della separazione giudiziaria per poter raggiungere una modalità separazione meno dolorosa possibile per il minore. È importante che i CTU e CTP tenuti a lavorare insieme, si adoperino nel favorire gli incontri anche con il genitore non affidatario, perché “ il minore ha il diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia ”. È utile osservare il bimbo nel rapporto con i genitori e con le persone a cui è affidato, per cogliere il tipo di transazione esistente. Passaggi necessari della metodologia nella CTU di affidamento minorile :

  1. analisi del fascicolo processuale → si avranno gli atti di entrambi le parti in cui ci potranno essere anche relazioni psicologiche, psicodiagnosi, etc. che hanno richiesto gli avvocati ad altri CTP.
  2. stabilire un programma peritale con i CTP di ambo le parti (es. date, info su come procedere nelle valutazioni)
  3. incontri congiunti con la coppia genitoriale con lo scopo di: ◦ analizzare le loro dinamiche di relazione e le interazioni (es. si parlano sopra, sono aggressivi, etc.) ◦ anticipazioni delle conclusioni raggiunte (durante l’ultimo colloquio, è un loro diritto)→ le reazioni sono molto utili
  4. incontri individuali con i genitori (anamnesi e colloquio clinico) con lo scopo di: ◦ esplorare le motivazioni all’azione legale ◦ esplorare le motivazioni alla richiesta di affidamento o collocamento ◦ valutare lo psichismo del soggetto, il suo vissuto verso l’altro genitore e verso i figli
  5. incontri individuali con il minore con lo scopo di: ◦ valutare il grado e il lv di maturazione e di sviluppo cognitivo e affettivo (è fondamentale l’età) ◦ analizzare i vissuti del minore nei riguardi delle figure di riferimento ◦ valutare la disponibilità verso entrambi i genitori ◦ analizzare i perché della scelta rispetto al collocamento (perché vuoi andare da mamma/papà?)
  6. incontri genitore-figlio (individualmente) per analizzare e valutare le dinamiche della loro relazione e le modalità comportamentali-reattive del minore (è a suo agio/inibito? Come reagisce? Come si rapporta il genitore?)
  7. test individuali di personalità e proiettivi ai genitori e al minore

AFFIDAMENTO E ADOZIONE NEI CASI DI ABBANDONO

Affidamento = provvedimento circoscritto nel tempo e revocabile, che vicaria l’assenza o la non disponibilità temporanea di un ambiente familiare idoneo a realizzare il diritto del minore a essere educato nella propria famiglia. I servizi sociali sono tenuti a vigilare e presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, devono dare sostegno educativo e psicologico, agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro nella stessa secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio (art. 5). Le condizioni di indigenza dei genitori non sono ostative all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia Adozione = provvedimento finalizzato a dare a un minore dichiarato in stato di abbandono morale e materiale una famiglia che sostituisca a tutti gli effetti quella originaria (fino ai parenti di IV grado). Questa mancata assistenza deve essere dovuta a “forza maggiore non transitoria”. Quindi, se è privo di un ambiente familiare idoneo (abbandono) può venire affidato (temporaneamente) o adottato (definitivamente) passando eventualmente per una condizione di affidamento preadottivo Si prevede che il giudice abbia il consenso del minore, maggiore di 14 anni o minore considerando le sue capacità di discernimento nel caso di collocamento temporaneo extra familiare o affido preadottivo. In questo caso potrebbe essere disposta un’indagine peritale per accertare la validità del suo consenso. Entrambi sono regolati dalla legge n.184/1983 e dalle modifiche apportate con la legge n.149/ Titolo 1. Principi generali - dell’affidamento Art. 1: Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Art. 2: il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive. Ove non sia possibile è consentito l'inserimento in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di 6 anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare. Art. 4: l'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso dei genitori o del tutore, sentito il minore di 12 anni e meno, se ha capacità di discernimento. Se manca l'assenso dei genitori, provvede il tribunale dei minori. Titolo II. Dell’adozione. Capo I - Disposizioni generali Art. 6: l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, senza una separazione personale. Art. 7: l'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità. Il minore, che ha compiuto 14 anni, non può essere adottato se non presta il proprio consenso che può essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione. Se ha compiuto 12 anni deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento Capo II – Della dichiarazione di adottabilità Art. 9: Tutti i pubblici ufficiali, esercenti un servizio di pubblica necessità (medici, psicologi, insegnanti, educatori) hanno l’obbligo di riferire al Tribunale dei minori le condizioni di ogni minore abbandonato, in caso di omissione sono previste sanzioni penali. Art. 10: il presidente del tribunale per i minorenni provvede all’apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore e può disporre accertamenti più approfonditi; di un provvedimento provvisorio nell'interesse del minore compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio. Capo III – Dell’affidamento preadottivo Art. 19: il Tribunale per i minori dispone l'esecuzione delle indagini ricorrendo ai servizi socio-assistenziali; devono concludersi entro 120 giorni. Poi sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Capo IV - dichiarazione di adozione → regolato dagli art. 21-24, legge 149/2001. Le indagini psicosociali effettuate dai Servizi sociali possono essere disposte: ● per accertare lo stato di abbandono ● per tracciare un profilo psicologico del minore ● per redigere una relazione psicologica sugli affidatari o adottanti ● per accertare i requisiti degli adottanti in caso di affidamento preadottivo ● per pronunciare il decadimento della potestà dei genitori Questi articoli si rifanno agli art. 330-333 c.c. che recitano: Art. 330 Decadenza dalla potestà sui figli = Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore trascura i suoi doveri o abusa dei suoi poteri. Per gravi motivi, può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare, l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore Art. 332 Reintegrazione nella potestà = Il giudice può reintegrare la potestà, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai figli = Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice può adottare i provvedimenti convenienti o disporre l’allontanamento. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. Nel caso di affidamento e adozione, il CTU interviene in nuclei quasi sempre problematici ed è chiamato a valutare se la situazione del minore è o meno una condizione di abbandono “morale o materiale”. I criteri di valutazione sono relativi perché bisogna considerare quale sia, in quel momento, l’idoneità specifica che quella singola famiglia può realizzare a favore di quel singolo bambino. Il concetto di relatività si rifà alla capacità del nucleo di trasmettere ai figli affetto, cultura e risorse sufficienti per farli crescere serenamente e in maniera adeguata al contesto di riferimento. Il problema è che non avendo dei criteri stabili e codificati a cui fare riferimento (come nelle perizie psichiatriche penali), il parere è soggettivo e di conseguenza si può determinare la messa in discussione dei provvedimenti adottati; portando a un cambiamento e stravolgendo tutto lo sviluppo psico-affettivo del minore. L’esperto svolgerà colloqui con i servizi sociali e con tutto il nucleo familiare, osserverà gli ambienti di vita del bimbo, fornirà una descrizione della personalità degli adulti e del minore, sottolineando inoltre bisogni, risorse, carenze di tutti i sogg e strutture che coinvolgono il bimbo.

Quesiti del giudice problematici:dica il CTU… quale sia il più opportuno regime di visita dei genitori ” → si tiene conto che l’art. 4 prevede che nei provvedimenti di affidamento devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri dell’affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo possono mantenere i rapporti con il minore. Ma il CTU non può essere forzato ad esprimersi su un aspetto specifico e contingente e su elementi validi solo in quel contesto (es. contrasto caratteriale tra padre naturale e padre affidatario). oppure → “ dica il CTU… quale possa essere la soluzione maggiormente confacente ai suoi bisogni ” → lo delega a pronunciare la “sentenza”, facendogli assumere una funzione giudicante che va oltre le sue competenze Un quesito rispettoso dei diritti del bambino e della sua famiglia potrebbe essere: “ dica il CTU… quale sia l’attuale situazione del bimbo; quali siano i suoi rapporti con le differenti figure di riferimento; quali siano le possibili prospettive di evoluzione della situazione in esame, alla luce dei contributi offerti dai diversi soggetti e dei prioritari bisogni del minore ” → può fornire un’immagine clinica della realtà in esame. Sarebbe utile lasciare che i consulenti a proporre i quesiti per non lasciare che tale consulenza possa essere un ostacolo per il futuro del bimbo. I PROVVEDIMENTI E GLI ORDINI DI PROTEZIONE Esistono 2 misure che proteggono il nucleo familiare dalle condotte pregiudizievoli e/o violente di un genitore, che sono: la “ misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ” (art. 1) e gli “ ordini di protezione contro gli abusi familiari ” (art. 2), contenute nella legge 154/2001 ( Misure contro la violenza nelle relazioni familiari ). Con il D. Leg 11/2009 , si è aggiunto il “ divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ” ( art. 282 ter c.p.p .). ● Art. 282-bis c.p.p. Allontanamento dalla casa familiare dispone l’allontanamento immediato dalla casa familiare e di non farvi rientro senza autorizzazione e il divieto di non avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa. ● Art. 342-bis c.c. Ordini di protezione contro gli abusi familiari Quando la condotta del coniuge causa grave pregiudizio all’integrità fisica o morale dell’altro, il giudice, può adottare uno o più dei provvedimenti di cui l’art. 342-ter ● Art. 342-ter c.c. Contenuto degli ordini di protezione Il giudice ordina la cessazione della condotta pregiudizievole e l’allontanamento dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati; l’intervento dei servizi sociali o di associazioni che accolgono donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati. Art.5 della L. 154/2001 Pericolo determinato da altri familiari Tali norme si applicano anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da un altro familiare CAPACITÀ GENITORIALI Con il D. Leg. 154/2013 è stato introdotto il concetto giuridico di responsabilità genitoriale (= dato oggettivo nel solo fatto di essere genitore), che deve essere esercitata da entrambi i genitori (salvo diversa decisione del giudice) e non cessa in caso di separazione, annullamento o divorzio. Ogni scelta sulla crescita dei figli dovrà essere condivisa da entrambi e sono sempre responsabili delle azioni dei figli minori. Ci sono dei casi in cui, per lontananza, incapacità o altro, un genitore sia impossibilitato nell’esercizio della responsabilità genitoriale, che quindi verrà esercitata dall’altro (art. 317). ≠ Idoneità genitoriale = qualificazione psicologica dello status di padre o madre, che fa riferimento a: capacità di accudimento, idoneità affettivo-relazionale e capacità educativa. Gli indicatori sono: ● Capacità di fornire le cure di base ● Sostegno alla crescita, attraverso atteggiamenti di tenerezza, comprensione e accoglienza ● Sostegno e approvazione nel processo di presa di distanza emotiva, normativa e relazionale ● Legittimizzazione dell’impresa che si va a compiere o che si è appena compiuta ● Capacità di evitare atteggiamenti di collusione, rinforzi narcisistici, intimità invischiante ● Capacità di richiamo costante al principio di realtà e al concetto di limite ● Capacità di riconoscimento, di rispetto e di reciproca tutela dei rispettivi ruoli genitoriali Un quesito peritale dovrebbe essere: “ il CTU.. delinei le caratteristiche di personalità dei genitori con riferimento alla loro idoneità a svolgere responsabilmente la funzione genitoriale e descriva le dinamiche relazionali tra i genitori e i loro figli, esaminando la continuità/discontinuità delle condotte genitoriali, gli elementi di criticità individuali, reciproci, relazionali, socio-ambientali e culturali, che possano incidere negativamente sull’idoneità a svolgere responsabilmente il loro ruolo ” Il genitore dovrebbe fornire accudimento, attaccamento sicuro, mettergli dei limiti in funzione all’età e alle sue caratteristiche, incoraggiare la sua autostima, offrirgli la possibilità di percepirsi come essere separato, con una propria individualità e sostenerlo nel percorso di valorizzazione e conoscenza delle proprie risorse. Deve assolvere a diverse funzioni genitoriali ( Visentini) che incidono sulle relazioni e sullo sviluppo evolutivo:

  1. Funzione protettiva (Brazelton e Greenspan, 2001) = presenza del genitore con il bambino
  2. Funzione affettiva (Stern, 1987) = capacità di sintonizzarsi con la sfera emotiva dell’altro
  3. Funzione regolativa = iper-attivata quando le risposte non danno tempo al bambino di segnalare i suoi bisogni o i suoi stati emotivi; ipo-attivata quando vi è scarsità o mancanza di risposte, inappropriata quando i tempi non sono in sintonia con quelli del bambino
  4. Funzione normativa = capacità di costruire dei confini flessibili, regole e setting tali da permettere al figlio di fare esperienze e creare le premesse per la propria autonomia
  5. Funzione riflessiva = competenza di predire la tappa evolutiva successiva, in modo tale da poter cambiare modalità relazionale con il crescere del bambino, adeguandosi
  6. Funzione significante = attribuire significato alle richieste del bambino, per decodificare i suoi bisogni
  7. Funzione rappresentativa e comunicativa = capacità di sapere aggiornare le rappresentazioni del bambino e saper comunicare con lui attraverso scambi di messaggi chiari e congrui
  8. Funzione triadica = capacità di far entrare il bambino nella relazione genitoriale allargata e integrata

È fondamentale considerare, nell’indagine psicopatologica, la discriminazione tra una sintomatologia “di stato” provocata da eventi esterni traumatici, da malattie in atto, da alterazioni neurobiologiche indotte, e una “di tratto” legata ad elementi maladattivi primari, costituzionali, caratteriali che influenzano la vita interiore e di relazione (disturbi di personalità, che sono pervasivi, perseveranti ed egosintonici). La coppia genitoriale è uno spazio relazionale tra 2 persone che interagiscono secondo modelli che dipendono da specifici bagagli personali. La nascita di un figlio è una tappa evolutiva che genera crisi poiché destabilizza gli equilibri generando una trasformazione nel sistema, è necessaria quindi una fase di adattamento nella quale saranno normali conflitti e tensioni. Se la coppia è in grado di adattarsi al cambiamento, la genitorialità assume una funzione terapeutica poiché aiuta a rielaborare situazioni legate alle proprie esperienze infantili usando la coppia come un contenitore affettivo di supporto, rafforzandola. Per la creazione di un sistema equilibrato è necessaria anche la ridefinizione dei legami con la propria famiglia di origine. La funzione genitoriale è una funzione dinamica che varia a seconda dell’età del bambino in cui esprime bisogni e richieste diverse che richiedono ai genitori continua trasformazione. Possiamo collocare lungo un continuum le forme di patologia della genitorialità che vanno dalla disfunzione relazionale fino a forme di genitorialità abusante. La patologia dipende dalla qualità dei confini che si vengono a definire tra questo e il sottosistema filiale (Minuchin). Ai 2 estremi del continuum si collocano le aree di possibile patologia:

  1. confini labili → sistema invischiato in cui esiste un iper-coinvolgimento emotivo. Presentano un forte senso di appartenenza, si scoraggia l’autonomia e si ostacolano i processi di differenziazione. Inibisce le capacità cognitive ed affettive nei bambini. Il contagio emotivo farà sì che la tensione di un membro della famiglia diventi il problema di tutti lasciando i soggetti deprivati di contenimento emotivo (alla base della loro futura capacità di mentalizzazione)
  2. centro → sistemi sani, caratterizzati da confini chiari che consentono contatto ma non interferenza, tali da permettere al bambino di interagire con tutti e due i genitori, escludendolo dal funzionamento specifico della coppia
  3. confini rigidi → sistema disimpegnato che funziona secondo un maggiore distacco. I componenti funzionano più autonomamente ma mancano di un sentimento di appartenenza verso la famiglia e ciò induce i figli a confrontarsi con la mancata cooperazione e l’assenza di sostegno, sperimentando solitudine rispetto alle difficoltà Nelle genitorialità disfunzionali, le due aree (coniugale e genitoriale) si confondono. In questo modo il bambino viene trascinato nelle tensioni coniugali dando luogo a quelle configurazioni disfunzionali, ossia le triadi rigide (Haley): ● triangolazione = il figlio è all’interno di un incastro relazionale che lo lega al genitore in un vincolo transgenerazionale ● coalizione = (uguale alla prima ma più rigida) ● deviazione = dinamica attraverso la quale la coppia, al fine di mantenere una illusoria armonia coniugale, “sacrifica” il figlio, rinforzando il comportamento problematico in modo tale da poter concentrare le energie verso la genitorialità e mantenersi in questo modo distante dalle problematiche della coppia. Tra le forme di genitorialità abusante , distinguiamo tutte quelle situazioni in cui all’interno dell’esercizio della funzione di cura genitoriale ritroviamo segnali di un comportamento che vanno dalla trascuratezza alle lesioni fisiche fino ad arrivare al figlicidio. Si tratta di figli non desiderati, invisibili, non ascoltati, con il risultato che la funzione di accudimento può essere assente, e patologica per il bambino. Questi casi possono essere riconosciuti quando vediamo una certa difficoltà da parte del genitore di riferire una narrazione che contenga le tappe evolutive del figlio. L’assenza o il deficit di attenzione nei riguardi del bambino fa sì che spesso non venga educato al riconoscimento del rischio e nello stesso tempo venga posto in situazioni in cui gli incidenti domestici si riscontrano molto frequentemente. I genitori che presentano una patologia delle cure sono anche quelli che per svogliatezza o per disinteresse deprivano il bambino di stimoli che lo possono incentivare verso una sana socializzazione che sappiamo essere importante per lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale.
  4. Sul polo della trascuratezza possiamo collocare ai due estremi l’ incuria e l’ abbandono dove quest’ultimo è considerato la massima espressione dell’incuria. Infatti, più i casi di incuria sono gravi, più possiamo ipotizzare una prognosi positiva di abbandono. Sarà quindi necessario riconoscere questo tipo di sistema genitoriale, offrendo un intervento tempestivo al bambino, offrendogli un ambiente riparativo a lv affettivo, limitando così le conseguenze negative sul piano dello sviluppo psicofisico.
  5. Sul polo delle lesioni fisiche ritroviamo la “ sindrome del bambino battuto ” (Kempe, 1962). Parliamo di situazioni in cui vi è un genitore che ha subito una forte deprivazione affettiva violenza nella propria infanzia, che lo induce ad un atteggiamento di sospettosità verso l’ambiente esterno vissuto come minaccioso. Quindi il proprio figlio viene visto come il nemico da combattere o considerato un prolungamento di sé e quindi difficilmente separabile. In queste situazioni il genitore, proprio perché non ha avuto un’esperienza di attaccamento positiva, userà la propria relazione con il figlio come esperienza riparativa, trovando nell’esasperazione del legame di attaccamento la sua nuova forma di patologia, che potremmo definire una sorta di “figlicidio psichico”.
  6. Il polo del figlicidio, rappresenta la forma più grave di psicopatologia della funzione genitoriale correlata alla violenza fisica. Tre le varie classificazioni di figlicidio troviamo: ◦ maltrattamento con esito fatale = è accidentale, derivato da conseguenze non previste nel corso della sindrome del bambino battuto. Si colloca all’interno di famiglie appartenenti ad un lv socio-culturale basso, nuclei che vivono in condizioni abitative inadeguate e con uno scarso lv di educazione e dove frequentemente si riscontrano elementi di devianza sociale. Si tratta di coppie separate o che presentano al proprio interno relazioni instabili e disturbate, che sperimentano la genitorialità in una età precoce, in cui questa si colloca come trauma evolutivo che ostacola o interferisce con il processo maturativo sociale e affettivo delle persone coinvolte ◦ figlicidio motivato da rivalsa = complesso di Medea (condizione in cui la madre uccide, anche psicologicamente e non necessariamente fisicamente, il proprio figlio come atto di vendetta nei confronti dell'altro genitore). In situazioni familiari in cui vi è la presenza di un grosso rancore tra i coniugi, assistiamo allo spostamento dell’aggressività dal coniuge al figlio. Nella maggior parte dei casi, oltre alla presenza di relazioni patologiche con il proprio partner, ci si trova di fronte ad un episodio scatenante che ha dato seguito ad una conseguente disgregazione delle resistenze interne e alla comparsa di reazioni che acquistano le caratteristiche di una azione o reazione psicotica.

PAS: SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE

La PAS (Gardner) rientra nelle relazioni patologiche familiari: il conflitto genitoriale può portare a una reciproca indisponibilità a condividere la genitorialità e il bambino viene usato come veicolo o mediatore delle loro ostilità. Non è riconosciuta come disturbo psicopatologico dalla maggior parte della comunità scientifica e legale. È una patologia relazionale che insorge nelle controversie che riguardano l’affidamento dei figli nei casi di separazione. Definisce le situazioni in cui un genitore suggestiona i figli, così che il rapporto tra i figli e l’altro genitore si degrada e si interrompe. Cosi, i figli finiscono per mostrare astio e disprezzo ingiustificato e continuo verso un genitore, non dovuti a mancanze, trascuratezze o violenze, ma prodotto da un’alleanza crudele che un genitore impone ai figli. Infatti, in presenza di reali abusi o trascuratezza, la diagnosi di PAS non è applicabile. Il genitore alienante attiva un programma di denigrazione contro l’altro alienato così che il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. Per valutarne la presenza si devono verificare alcuni criteri: ● il bimbo riferisce l’abuso solo se spronato dal genitore che sostiene la denuncia ● esiste una contraddizione tra accusa del minore e presenza confortevole del genitore accusato ● c’è una partecipazione vivace e litigiosa del genitore che sostiene la denuncia ● nel minore è presente la tendenza a manipolare oppure presenza di evidente bisogno di compiacere La PAS si caratterizza per 8 sintomi primari:

  1. Campagna di denigrazione : il genitore permette che il bambino manchi di rispetto all’altro
  2. Razionalizzazione debole : l’astio del bambino nei confronti del genitore si esprime con motivazioni illogiche, e superficiali. Es. “non voglio vedere mio padre perché mi manda a letto presto”
  3. Mancanza di ambivalenza : il genitore rifiutato è descritto come tutto negativo; quello amato tutto positivo.
  4. Fenomeno del pensatore indipendente : la determinazione del bambino ad affermare di aver elaborato da solo i termini della campagna di denigrazione, senza l’influenza del genitore programmante.
  5. Appoggio automatico al genitore alienante : presa di posizione sempre a favore di un genitore
  6. Assenza di senso di colpa : tutte le espressioni di disprezzo avvengono senza sentimenti di colpa
  7. Scenari presi a prestito : affermazioni o situazioni che non sono normalmente conosciute da un bambino
  8. Estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato: nell’alienazione viene coinvolta la famiglia, amici e nuove relazioni affettive del genitore rifiutato. Successivamente sono stati aggiunti altri 4 criteri:
  9. Difficoltà di transizione da un genitore all’altro : non desidera incontrare il genitore; somatizzazioni.
  10. Comportamento antagonistico o distruttivo del minore durante la permanenza a casa del genitore alienato: l’obiettivo è di determinare la reazione del genitore alienato, confermandone la negatività.
  11. Legame patologico, invischiante, esclusivo e paranoide del minore con genitore alienato
  12. Legame forte e sano del minore con il genitore alienato prima della separazione o dell’alienazione : rapporto precedente positivo, ingiustificato cambiamento di comportamento. Esistono 3 livelli di intensità della sindrome: PROVVEDIMENTI GIURIDICI Modifica del collocamento, ma non del regime di affidamento (in questo caso può rimanere condiviso) Affidamento ai servizi sociali o esclusivo al genitore alienato. Affidamento ai servizi sociali e collocamento presso terzi. Psicoterapia per il minore. Monitoraggio di personale competente per evitare che ci possa essere lo scivolamento dalla forma lieve a quella media Incontri Figlio/genitore alienato e figlio/genitore alienante in spazio neutro con operatori. Sostegno alla genitorialità per la coppia genitoriale Incontri figlio/genitore alienato e figlio/genitore alienante in spazio neutro con operatori. Sostegno alla genitorialità individuale per la coppia genitoriale Per Gardner, la PAS comporta psicopatologie significative nei figli perché subiscono una violenza emotiva che crea un danno difficilmente sanabile, portando a una conformazione narcisistica dell’Io, esame di realtà alterato, distacco emotivo, mancanza di rispetto per l’autorità. Secondo Dicks, scegliamo un partner pensando di poter risolvere dei conflitti inconsci; gli aspetti della nostra personalità che rifiutiamo, vengono visti nel partner e percepiti come attraenti. Quindi le coppie si fondano su una collusione inconscia. Questa modalità prevede l’uso della identificazione proiettiva usata per espellere nell’altro, aspetti di sé intollerabili. Di conseguenza, queste coppie non riescono a separarsi (la loro relazione li compensa). Essendo compensati, la separazione viene vista come un’opzione distruttiva, simile all’elaborazione della perdita e del lutto. La conflittualità sembra avere la funzione di impedire una vera separazione emotiva nella coppia e le conseguenze che comporta, soprattutto per i figli, sembrano essere più tollerabili rispetto ai rischi a cui espone la separazione. Le conseguenze dei rapporti con le figure genitoriali alterati psicologicamente rappresentano per i bambini fattori traumatici.
  • assunzione di metadone e/o sostanze in gravidanza ed eventuali problemi di salute del bimbo legati all’assunzione di stupefacenti
  • regolarità e disponibilità nei contatti e rapporti con i servizi sociali
  • Mancata assicurazione da parte del Sert e dei servizi sociale
  • Precedenti penali e pendenze dei genitori
  • Irregolarità della condotta genitoriali (cambi frequenti di casa, periodi di confusione e incertezza, coppia conflittuale)
  • Capacità di porre attenzione alle esigenze del minore In termini più precisi la valutazione psicologica dell’adulto e del bambino si focalizzerà anche su questi aspetti: ● Valutazione dell’adulto : coerenza, organizzazione e qualità emotiva della propria storia in merito all’attaccamento; tono affettivo della rappresentazione del bambino; autostima del genitore; eventi importanti nella gravidanza; desideri e paure per il bambino e per sé in quanto genitore. ● Valutazione del bambino: il sistema di attaccamento; le interazioni genitore-bambino; le caratteristiche di personalità: i rischi per l’insorgenza di patologie o disturbi della condotta. ● Valutazione della relazione genitore/bambino: la ricchezza delle percezioni; l’intensità del coinvolgimento; l’apertura al cambiamento; la coerenza delle percezioni genitoriali. Le risposte giudiziarie alle situazioni di genitori con figli td sono principalmente tre:
  1. Affidamento ai genitori : quando la situazione è seguita dai servizi con in corso un piano di riabilitazione; con soggetti scarsamente coinvolti nel mondo della droga o in via di risoluzione. Di solito l’affidamento è accompagnato da precise prescrizioni che il TM fa ai genitori, anche attraverso un progetto di recupero della genitorialità in CT. In alcuni casi si usa la formula del co-affidamento tra servizi sociali e genitori td. Le criticità rispetto a questa soluzione riguardano l’eventuale permanenza del minore in CT che spesso non è un luogo naturale per la sua crescita
  2. Affidamento alla famiglia allargata/parenti : si fa con i parenti entro il 4° grado e se hanno rapporti significativi con il bambino. Soluzione comoda perché non rende necessari strappi dolorosi ed affannose ricerche ma anche critico x quanto riguarda gli invischiamenti familiari e il conflitto, specialmente quando l’affidamento è dato ai nonni.
  3. Affidamento eterofamiliare e apertura del procedimento di dichiarazione dello stato di adottabilità : l’apertura di tale procedimento dipende dal grado di td dei genitori e dalla prognosi del recupero degli stessi. Dipende dai danni prodotti al neonato e poi magari reiterati. Le criticità di questa soluzione sono relative ai tempi per aprire il procedimento, ma anche alla conflittualità tra le famiglie di riferimento e il TM. Si può parlare di una doppia fragilità: del bambino, che certamente va tutelato e protetto, e del genitore td che non va condannato a priori per la sua condizione. Attraverso un lavoro psicoterapeutico, dove possibile, in contesti protetti e con programmi personalizzati, si può valorizzare la relazione tra genitore td e bambino, facendo assumere via via al genitore una consapevolezza e responsabilità del proprio ruolo. È quindi necessario accogliere i bisogni del minore e quelli dei genitori. Aiutare, se possibile, i genitori a diventare competenti elaborando la propria storia personale, di coppia e familiare. Tipi di intervento a sostegno della genitorialità nelle situazioni di td: ● Protocolli ospedalieri di massa in rete di più servizi : reparti di ostetricia e ginecologia, Sert, servizi sociali, consultori e servizi di neuropsichiatria infantile. ● Interventi ambulatoriali di sostegno, counseling, presa in carico di persone td x rinforzo delle competenze genitoriali. ● Comunità terapeutiche residenziali madri-bambino : accolgono sia le madri che i bambini e propongono un percorso sia sul recupero della td che sul sostegno alla genitorialità. ● CT residenziali coppia-bambino : propongono un percorso sulla td, genitorialità e problematiche di coppia. ● Programma terapeutico su più livelli : con la donna e la sua storia di tossicomane; con il bambino e il suo bisogno di essere visto come persona; nella relazione tra madre e figlio; nella relazione con gli altri ospiti della CT; con altre persone importanti ma fisicamente lontane. LA SINDROME DI MUNCHAUSEN PER PROCURA (SMpP) Grave forma di abuso perpetrato da un caregiver (spesso la madre) sul figlio. Consiste nel simulare (forma passiva) o procurare (forma attiva) sintomi o vere e proprie patologie nel bimbo in modo da potersene occupare in modo continuo e ossessivo. È caratterizzata da patologie multiple (manifestazioni respiratorie, gastrointestinali etc) e da una sintomatologia persistente o ricorrente (diarree, febbri, crisi epilettiche, etc.) che non trovano spiegazioni cliniche. I sintomi possono essere procurati per mezzo di farmaci (con somministrazione e/o con omissione) e/o avvelenamento con sostanze tossiche. A volte, provocano nei neonati soffocamenti parziali che permettono all’abusante di operare la manovra di rianimazione e quindi chiamare a cose fatte i sanitari per constatare i segni di una crisi da apnea da cui la madre “lo ha appena salvato”. Questo tipo di comportamento in particolare è stato messo in relazione con la SIDS ( Sudden Infant Death Syndrome o “morte in culla”) nel senso che recenti stime ritengono che circa il 10% della SIDS sia causato da soffocamento volontario. L’esame obiettivo dei sintomi non è sufficiente a determinare l’esistenza di una SMpP. Diviene necessario considerare un più ampio numero di fattori diagnostici e in particolare di ordine psicologico relativamente all’abusante, di ordine dinamico-familiare (in quanto aver subito abusi precoci produce la possibilità di diventare a propria volta un abusante). Viene considerata una diagnosi pediatrica di difficile individuazione in quanto inficiata dall’inganno messo in atto dal caregiver nei confronti dei sanitari che tendono in buona fede a colludere con esso. Le condizioni che possono rilevare questo abuso sono:
  4. Condizioni relative all’osservazione medica: a) Segni e sintomi bizzarri, che non si ritrovano in alcuna malattia conosciuta o incongrui rispetto a patologie note, difficilmente verificabili e in numero eccessivo (5-10 o più sintomi differenti). b) Il trattamento non ha alcuna efficacia. c) Segni e sintomi compaiono solo quando i bambini sono soli con i genitori o genitore. d) Ci sono precedenti di malattie insolite o di morti strane nei fratelli o comunque in famiglia.
  1. Condizioni relative all’osservazione comportamentale del perpetratore: a) Il genitore ha o esibisce qualche conoscenza di medicina. b) Il genitore ha un comportamento troppo controllato rispetto alla gravità dei problemi del bambino. c) Il genitore stabilisce relazioni troppo strette e cordiali con lo staff medico. d) Il genitore non lascia mai il figlio durante la degenza (egli ha enorme resistenza psicofisica). La maggior parte degli autori ritengono che gli abusanti di questo tipo non presentano una vera e propria malattia mentale ma sono prevalentemente caratterizzati da quadri di disturbo di personalità istrionico, borderline, passivo-aggressivo e paranoide. Sono state formulate alcune ipotesi eziologiche in base a diversi ordini di cause. Fisher cerca di combinare fattori bio-psico-sociali quali “vulnerabilità biologiche” e fattori ambientali, visioni culturali, sociali, familiari, visione inconscia del mondo, per inquadrare le cause di un simile comportamento. Sottolinea come questa sindrome vada a sovrapporsi a quella di altri tipi di comportamento abusante dal punto di vista psicodinamico. La sua ipotesi è che tali donne abusanti non hanno risolto la fase simbiotica in cui la madre è percepita solo per la sua abilità a soddisfare i bisogni del figlio e costituisce un prolungamento dell’io. Questo tipo di psicopatologia è responsabile dei più gravi disturbi di personalità. In tale caso una madre non sarebbe in grado di distinguere il proprio io da quello del figlio. Sebbene la SMpP sia una patologia rara nella sua forma più definita, può essere rilevante assumerla da parte di medici e psicologi, per la ricchezza delle dinamiche che racchiude, anche come un modello euristico per l’individuazione e l’inquadramento di dinamiche di abuso intrafamliari più tenui ma forse più diffuse e non meno distruttive a livello psicologico. Vanno poi ricordati comportamenti abusanti considerati simili a questa sindrome come “ Doctor shopping by proxy” (i genitori conducono i figli da molti medici esagerando una malattia anche grave che i bambini hanno contratto nei primi anni di vita), “Help seekers” o “cercatori di aiuto” (si presenta un comportamento materno di simulazione di sintomi del bambino limitato nel tempo che è motivato da ricerca di aiuto della madre per stati d’ansia e depressione), la Sindrome da indennizzo per procura (casi in cui la necessità di riscuotere un indennizzo porta il bambino ad assumere i sintomi riferiti dai genitori stessi). MALTRATTAMENTI DI MINORI Art. 571 Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina: «Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata è punito se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a 6 mesi; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da 3 a 8 anni (572)». Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli: «Chiunque, fuori dei casi dell'articolo precedente, maltratta una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata è punito con la reclusione da 1 a 5 anni; se ne deriva una lesione personale grave (583), la reclusione da 4 a 8 anni; se ne deriva lesione gravissima (583, 2° comma), reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, reclusione da 12 a 20 anni (603)» Sindrome del bambino maltrattato = consiste soprattutto in forme di maltrattamento emotivo (x es. violenza assistita) consiste in qualsiasi comportamento attivo o passivo, che provoca nel bimbo un danno più o meno rilevabile e consistente a seconda che si tratti di maltrattamenti manifesti o occulti. Questa sindrome non esclude quella del bambino battuto che, spesso ne è parte integrante = sindrome del bambino battuto e manifestamente maltrattato (effetti di violenza traumatiche e/o sessuali e di trascuratezza). Il bambino battuto presenta lesioni fisiche abbastanza caratteristiche, per lo più provocate a mani nude (schiaffi, pugni, calci, graffi e scuotimento) o da oggetti (bastone, catene, aghi, rasoi, cinture, sigarette, stufe). Il riconoscimento del maltrattamento fisico è di competenza medico-generica, medico-pediatrica e medico-legale. I maltrattamenti manifesti si distinguono in: · Lesioni cutanee, oculari (distacco della retina, ematoma, emorragie), neurologiche, addominali, scheletriche · Abusi sessuali · Avvelenamenti · Sindrome di Munchausen per procura · Morte I maltrattamenti occulti (più frequenti) sono costituiti da: · Mancanza di protezione, educazione, amore, accettazione, coerenza psico-pedagogica e affettiva · Da rifiuti veramente espressi e agiti · Da sfruttamento e trascuratezze di diverso tipo · Da atteggiamenti o atti di disprezzo e umiliazione, fino a sfociare nell’abbandono psicologico. Sono state individuate alcune categorie di bambini bersaglio o bambini a rischio (di maltrattamento in generale):
  • Prematuri, portatori di malformazioni congenite o ritardi mentali
  • Soggetti affetti da deficit motori, sensoriali o settoriali nell’apprendimento scolastico
  • Adottati
  • Bambini rientrati in famiglia dopo assenze più o meno lunghe
  • Bambini nati dopo il primogenito
  • Bambini introversi, con liv di ansia elevato, iperattivi, disforici o instabili emotivamente
  • Bambini dai 0 a 3 anni e dagli 11 ai 17, spesso femmine. Si è cercato anche di fare un identikit dei genitori che esercitano violenza sui figli e si è visto che:
  • Non c’è differenza tra le classi sociali (in quelle inferiori esisterebbe una maggiore visualizzazione del fenomeno, siccome il controllo sociale su di queste è maggiormente indirizzato) ma l’età è compresa tra i 20 e i 40 anni
  • In genere è solo un genitore che maltratta (abusi psichici e fisici soprattutto la madre; abusi sessuali soprattutto il padre o fratelli; nella trascuratezza o abbandono entrambi i genitori)
  • Spesso sono genitori che a loro volta sono stati maltrattati o violentati; con infanzia difficile e deprivata a vari livelli
  • La caratteristica psicologica più evidente è l’instabilità emotiva unita alla cattiva o confusa immagine di sé, spesso in famiglie in crisi per infedeltà, problemi sessuali o economici, alcolismo, droghe, quadri depressivi o psicosi