Docsity
Docsity

Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes

Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity


Consigue puntos base para descargar
Consigue puntos base para descargar

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Orientación Universidad
Orientación Universidad

diritto dil lavoro II, Esquemas y mapas conceptuales de Derecho Constitucional

esquemas con artículos apuntes notas resumidas

Tipo: Esquemas y mapas conceptuales

2021/2022

Subido el 21/03/2022

laprimavera
laprimavera 🇪🇸

3 documentos

1 / 12

Toggle sidebar

Esta página no es visible en la vista previa

¡No te pierdas las partes importantes!

bg1
DIRITO DEL LAVORO
19/10/2021
CODICE CIVILE https://www.studiocataldi.it/codicecivile/codice-civile.pdf
- Coordinamiento de los autonomos
Art 2093. (prestatore di alvoro subordinato)
E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore.
Art 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro).
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta,
dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
El empleado debe hacer uso de la diligencia requerida por la naturaleza del servicio
debido, por el interés de la empresa y por el mayor interés de la producción nacional.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite
dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
También debe observar las disposiciones para la ejecución y para la disciplina del
trabajo impartidas por el empresario y sus colaboradores de quienes depende
jerárquicamente.
Art. 2086.
Gestione dell'impresa L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono
gerarchicamente i suoi collaboratori.
Gestión de la empresa El emprendedor es el jefe de la empresa y sus colaboradores
dependen jerárquicamente de él.
Art. 2105. (Obbligo di fedelta').
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione
dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
El empleado no debe realizar transacciones comerciales, por cuenta propia o de
terceros, en competencia con el empresario, ni revelar información relacionada con la
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Vista previa parcial del texto

¡Descarga diritto dil lavoro II y más Esquemas y mapas conceptuales en PDF de Derecho Constitucional solo en Docsity!

DIRITO DEL LAVORO

CODICE CIVILE  https://www.studiocataldi.it/codicecivile/codice-civile.pdf

  • Coordinamiento de los autonomos Art 2093. (prestatore di alvoro subordinato) E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Art 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro). Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. El empleado debe hacer uso de la diligencia requerida por la naturaleza del servicio debido, por el interés de la empresa y por el mayor interés de la producción nacional. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. También debe observar las disposiciones para la ejecución y para la disciplina del trabajo impartidas por el empresario y sus colaboradores de quienes depende jerárquicamente. Art. 2086. Gestione dell'impresa L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Gestión de la empresa El emprendedor es el jefe de la empresa y sus colaboradores dependen jerárquicamente de él. Art. 2105. (Obbligo di fedelta'). Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. El empleado no debe realizar transacciones comerciales, por cuenta propia o de terceros, en competencia con el empresario, ni revelar información relacionada con la

organización y los métodos de producción de la empresa, ni hacer uso de ella de tal manera que pueda para traerle prejuicios. Art. 2106. (Sanzioni disciplinari). L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti puo' dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravita' dell'infrazione e in conformita' delle norme corporative. El incumplimiento de lo dispuesto en los dos artículos anteriores podrá dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias, según la gravedad de la infracción y en cumplimiento de las normas corporativas. Le colaborazioni etero – organizzate ex art 2. D LGS 81/2015: Ambito di applicazione e rinvio derogatorio all’autonomia colectiva: la lunga querelle dottrinale sull’esata portata della norma. 19/10/ Legge 20 maggio 1970 n300  http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l300-70.htm https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/statuto-dei-lavoratori (renovado) ART. 1. (LIBERTA' DI OPINIONE) I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge. Los trabajadores, sin distinción de creencias políticas, sindicales y religiosas, tienen derecho, en los lugares donde laboran, a expresar libremente sus pensamientos, de conformidad con los principios constitucionales y las normas de esta ley. *Su finalidad es antidiscriminatoria, pues debemos poder expresarnos libremente, pues ello se ampara en la constitución. ART. 2. (GUARDIE GIURATE) Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della

con unidades de producción ubicadas en diferentes provincias de la misma región o en varias regiones, este acuerdo puede ser estipulado por los sindicatos comparativamente más representativos a nivel nacional. A falta de convenio, los sistemas y herramientas a que se refiere el primer período se podrán instalar con la autorización de la sede territorial de la Inspección Nacional de Trabajo o, alternativamente, en el caso de empresas con unidades productivas ubicadas en las áreas de competencia. de varias oficinas territoriales., de la sede de la Inspección Nacional de Trabajo. Las medidas a que se refiere el tercer período son definitivas.

  1. La disposición a que se refiere el apartado 1 no se aplica a las herramientas que utiliza el trabajador para realizar el desempeño laboral ni a las herramientas para registrar el acceso y la asistencia.
  2. La información recopilada de conformidad con los apartados 1 y 2 podrá ser utilizada para todos los fines relacionados con la relación laboral siempre que se proporcione al trabajador la información adecuada sobre cómo utilizar las herramientas y realizar los controles y de conformidad con lo dispuesto por el decreto legislativo. 30 de junio de 2003, n. 196. ART. 5. (ACCERTAMENTI SANITARI) Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Se prohíben los controles por parte del empleador sobre la idoneidad y la dolencia del empleado debido a enfermedad o accidente. El control de las ausencias por enfermedad sólo puede realizarse a través de los servicios de inspección de las instituciones competentes de la seguridad social, que están obligadas a realizarlo cuando el empleador lo solicite. El empleador tiene derecho a que los organismos públicos e instituciones especializadas de derecho público controlen la aptitud física del trabajador. ART. 6. (VISITE PERSONALI DI CONTROLLO) Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno

essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Art. 7. Sanzioni disciplinari. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

2/noviembre/ (POWERT POINT MOBBING - PEDIR) -Definicion de mobbing de H leymand -fases del mobbing (Harald Ege) Fase 0 presenza negli ambienti di lavoro di condizione favorevoli allo avuluppo del mobbing e consienste in un clima ostile Fase 1: … Di cosa parliamo? Arti o comportamenti vessatori , protratti del tempo che ledono l’equilibrio fisio-pschico della citima  per escludere la victima dal grupo Mobbing verticale: 8/11/ COVID 19 , vaccionazione e rapporto di lavoro. Art 32 CONST. 1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. La República protege la salud como derecho fundamental de la persona e interés básico de la colectividad y garantiza asistencia gratuita a los indigentes. Nadie podrá ser obligado a someterse a un tratamiento médico, a menos que así lo establezca la Ley. La Ley no podrá en ningún caso violar los límites que impone el respeto a la persona humana. *la lucha del covid se baso en este articulo, tanto para aplicar restricciones como para por ejemplo exigir el Green pass.

2087. ( Tutela delle condizioni di lavoro ). L'imprenditore e' tenuto ad adottare

nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarita' del lavoro ,

l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la personalita'

morale dei prestatori di lavoro.

D.lgs. 9 aprile 2008 nº81 – c.d. testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro.

  • art 20, c.2, lett. B) – obbligo di cooperazione del lavoratore
  • art 279 – sprveglianza sanitaria per esposizione ad agenti biologici

Art 268 e all XLVI modificati in attuazione della Dir. 2020/739/UE

Documento di valutazione dei rischi

Nella prima fase dell’emergenza pandémica si era dibattuto sulla necesita di modificare

il documento di valutazione del rischi, ai sensi degli artt 28 e 29 c.3 del D. lgs 9 aprile

2008 n

Questa era pacifica del caso dei datori di lavoro operanti del settore sanitario, mentre era

oggetto di discussione per le altre imprese.

La questione nono aveva rilievo meramente teorico, perche in caso di solucione positiva

del quesito l’ omissione avrebbe integrato una delle fattispecie sanzionate -…art 55

Secondo un primo orientamento, le misure intrododotte dal legislatore si sarebbbero

affiancate a quelle ordinarie, con una funzione distinta rispetto a queste ultime, in

quanto volte a prevenire in rischio genérico (perchè gravante su tutti i consociati) e

limitato nel tempo.

Ña valutazione al riguardo sarebbe stata operata per tutte le attività (e non solo per

quelle economiche) in via preventiva dalla …()

(mirar en powert point porque Iba muy rápido y no me ha dado tiempo a copiar )

15 noviembre 2021

La materia del ohrario del lavoro se orienta hacia varias funciones:

  • Velar por la seguridad de los trabajadoras

Art. 5

Lavoro straordinario

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.

2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro

regolamentano le eventuali modalita' di esecuzione delle prestazioni di lavoro

straordinario.

3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e'

ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo

che non superi le duecentocinquanta ore annuali.

4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro

straordinario e' inoltre ammesso in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilita' di

fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro

straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno

alle persone o alla produzione;

c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attivita'

produttiva, nonche' allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le

stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 dell

legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge

24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.

5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le

maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi

possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle

maggiorazioni

retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Art. 11

Limitazioni al lavoro notturno

1. L'inidoneita' al lavoro notturno puo' essere accertata attraverso le

competenti strutture sanitarie pubbliche.

2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che

possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. E' in

ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,

dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un

anno di eta' del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro

notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in

alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un

figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni;

c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto

disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive

modificazioni.

Art. 14

Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno

1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro

notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici

adeguati al rischio cui il lavoratore e' esposto, secondo le disposizioni

previste dalla legge e dai contratti collettivi.

2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa

informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un

livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed

equivalente a quello previsto per il turno diurno.

3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze

sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e

seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i

lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi

particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3,

appropriate misure di protezione personale e collettiva.

4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalita' e

specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di

lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle

individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla

legge 26 giugno 1990, n. 162.

Art. 15

Trasferimento al lavoro diurno

1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino

l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico

competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verra'

assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti

e disponibili.

2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' di applicazione

delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni

nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti

applicabile.