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Non bisogna confondere la sostituzione processuale, dove si fa valere un diritto un diritto altrui con la rappresentanza. Quale è la differenza?
Typology: Lab Reports
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Oggi tratteremo alcuni argomenti che ai fini dell’esame basta vengano studiati solo dagli appunti. Basta leggere quello del testo. Il primo tema riguarda la rappresentanza Capitolo 8 da pagi 159 a 172 (bastano gli appunti) Non bisogna confondere la sostituzione processuale, dove si fa valere un diritto un diritto altrui con la rappresentanza. Quale è la differenza? Partiamo dal presupposto che gli atti del diritto sostanziale possono essere fatti valere solo da soggetti che hanno capacità, distinta tra giuridica e d’agire. Bisogna ricordare questi istituti all’interno del processo. Bisogna distinguere tra capacità di essere parte del processo e la capacità di stare in giudizio. Consiste nell’attitudine ad essere destinatari degli effetti del processo. Dalla capacità di essere parte deriva l’attitudine di essere parte e subire gli effetti del giudizio. Essere destinatario di ciò che avviene. La capacità di agire in processo, compiere gli atti Sembra uguale ma non è così. L’art. 75 del c.p.c. ci dice che sonno capaci di stare in giudizio le persone che hanno libero esercizio dei diritti che gli si fanno valere; quindi, chi nel diritto sostanziale ha la capacità di agire. Chi non l’ha non può stare in giudizio se non rappresentato (es. il minore). Deve essere rappresentato da chi ha la rappresentanza legale e per le persone giuridiche il legale rappresentante. In cosa consiste la rappresentanza? Si concretizza nella possibilità di scegliere l’avvocato per il soggetto incapace (il genitore sceglie). Nella sostituzione processuale, art.81 , se fa valere in nome proprio un diritto altrui. Ad esempio, associazioni naturalistiche che non fanno valere un diritto proprio. Questa è rappresentanza legale, ma esiste anche volontaria. Qui abbiamo un’ipotesi di capacità ma che conferisce ad un altro soggetto il dovere di agire nel processo tramite la procura. Gli effetti del processo ovviamente ricadranno sul rappresentato perché è la parte del rapporto giuridico. Il potere di questa rappresentanza deve essere conferito espressamente per iscritto. art. 77 c.p.c. Pagina 173 a 181 basta anche qui solo quello che dice il professore. Quello che sto per scrivere In soggetti possono compiere gli atti processuali tramite l’avvocato, il suo potere è rappresentanza tecnica. Le parti devono stare in giudizio con il “ministero del difensore”. Tutti gli atti sono inclusi ed è importante perché individua la strategia processuale. Li sottoscrive tutti gli atti, va in udienza, riceve tutti gli atti ma non può disporre del diritto a meno che questo compito gli sia stato attribuito. Ciò significherebbe che dal diritto formale si sconfinerebbe al bene sostanziale. (es. se c’è un bene non può venderlo). Come gli viene attribuito il potere? Art. 83 c.p.c. procura alle liti. È l’atto con cui viene attribuito al proprio difensore il potere di agire. Si distingue in procura generale se lo deve poi difendere in tutte le liti che lo riguardano e poi abbiamo una procura speciale quando riguarda un caso specifico.
Adesso vediamo rapidamente di quelle che possono essere le conseguenze legate al processo, i costi. (sono i tre paragrafi successivi alle pagine che ha già indicato, basta quello che dice il professore) L’attività ha un costo come quasi tutte le attività umane. Il costo riguarda gli oneri fiscali, ovvero la tassa, perché nonostante ci sia l’art.24 l’inizio del processo richiede questo pagamento, la tassa si chiama contributo unificato. Essendo legato alla causa potrebbe succedere che anche chi pensa di avere ragione non agisce in giudizio per il pagamento di quest’ultima. Bisogna poi dare i compensi ai difensori (avvocati o consulenti tecnici). Costa tanto e dura altrettanto. Bisogna prendere in considerazione due principi:
È il magistrato , è un soggetto che opera nel processo e opera a tutela di diritti e interessi di rilevanza pubblicistica. Questo pubblico ministero può assumere tre distinte posizioni: a) Pubblico ministero attore: quindi che propone la domanda. Si ha solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in cui può direttamente agire in giudizio. (es. chiedere ad una società il fallimento quando non paga debiti e tasse). b) Pubblico ministero definito interveniente necessario: che nei giudizi deve intervenire quando il processo è già sorto. Art.70 individua le ipotesi tassative in cui deve entrare in processo (basta 1) c) Il pubblico ministero interveniente facoltativo. Scelta rimessa a lui stesso quando intervenire.