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Il titolo v della costituzione italiana, focalizzandosi sul sistema di autonomia regionale e sui rapporti tra stato e regioni. Esplora l'evoluzione del sistema, dalla legge 142/1990 alla riforma costituzionale del 2001, evidenziando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Anche le competenze legislative e amministrative tra stato e regioni, l'autonomia finanziaria degli enti locali e il potere sostitutivo dello stato.
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La costituzione italiana del 1948 aveva previsto infatti uno STATO REGIONALE e autonomista, basato su Regioni dotate di:
nel 2001 il parlamento ha approvato una legge costituzionale (legge 3/2001) di riforma organica del titolo V della parte II della costituzione. la nuova disciplina costituzionale ha profondamente mutato l’assetto dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali, realizzando un forte decentramento politico: essa ha avuto un impatto basato sullo Stato centrale è di singoli Stati membri (o regioni) , ha disegnato una REPUBBLICA DELLE AUTONOMIE , articolata su più livelli territoriali di governo. La riforma costituzionale del 2001 è è stata preceduta da un’altra legge costituzionale (legge 1/1999) che avevamo modificato la riforma di governo regionale, introducendo l’elezione popolare diretta del presidente della giunta e ampliando l’autonomia statutaria in materia forma di governo. LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI il nuovo testo dell’art 114 pone sullo stesso piano lo Stato e gli altri enti territoriali minori, garantendo a ciascuno di essi una sfera di autonomia politica nell’ambito di quell’unità complessiva che è la Repubblica. La scelta a favore di “ Repubblica delle autonomie “ ha delle immediate conseguenze sul modo in cui sono ripartite le competenze tra lo Stato e gli altri enti territoriali. In un sistema in cui è prevista la parità di rango (equi ordinazione ) degli enti territoriali, la legge statale e la legge regionale sono pure pari ordinate. Lo Stato, pertanto, ha perduto la potestà legislativa generale perché d’ora in poi può legiferare solamente nelle materie individuate dalla costituzione ed espressamente a lui riservate. Anche sul piano della potestà regolamentare la competenza dello Stato è limitata Con la legge Bassanini, prima, e con la riforma costituzionale, poi, si è tentato di superare questo principio con l’attribuzione ai comuni dalla generalità delle funzioni amministrative, con la sola eccezione di quelle che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e stato , sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. I RACCORDI TRA I DIVERSI LIVELLI TERRITORIALI DI GOVERNO negli Stati federali si pone il problema del raccordi (ossia degli strumenti di collegamento e di coordinamento ) tra i diversi livelli territoriali di governo. è ingenuo credere che ciascun ente territoriale possa operare in piena autonomia e in modo assolutamente separato dagli altri. Infatti, in una società industriale ad inteso mutamento e forte sviluppo tecnologico, le materie sono sempre interconnesse e qualsiasi problema complesso richiede il coordinamento di tutti i centri di potere pubblico. Anche per questo, alcune competenze statali sono di tipo trasversale tagliano cioè più materie. la riforma costituzionale del 2001 non ha previsto quel meccanismo di raccordo, attualmente pertanto il raccordi principali sono: la commissione bicamerale integrata, il sistema delle conferenze LA COMMISSIONE BICAMERALE INTEGRATA la commissione parlamentare per le questioni regionali è un organo bicamerale previsto dalla costituzione del 1948 per svolgere compiti consultivi. Ma è stato l’art 11 della legge cost 3/2001 a valorizzare la commissione, con l’attribuzione di rilevanti funzioni di raccordo tra stato e regioni. esso prevede infatti che : I regolamenti parlamentari possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alla commissione bicamerale
Più recente, attraverso un processo di riforma alquanto caotico e culminato nella legge C.d legge Delrio si è profondamente rivisto l’ordinamento dell’ente intermedio, quello che si colloca tra il Comune e la regione. La provincia rimane, ma diventa un ente di secondo grado, i cui organi non sono eletti direttamente direttamente dei cittadini ma dagli organi dei comuni che ne fanno parte Il sistema degli enti locali attualmente si basa su: il Comune La provincia La città metropolitana Le unioni di comuni Tutte queste hanno delle funzioni proprie( art 118) FINANZA REGIONALE E FINANZA LOCALE L’autonomia degli eventi territoriali riguarda anche il versante finanziario.si usa l’espressione federalismo fiscale per indicare un sistema di finanza pubblica che riconosce tanto l’autonomia degli enti territoriali quanto l’esistenza di interventi finanziari centrali. l’art 119 garantisce l’autonomia finanziaria sia sul versante dell’entrate che su quello delle spese a favore delle regioni e degli enti locali. questo riconoscimento significa che gli enti territoriali: devono avere entrate proprie e il potere di concorrere a determinarne la composizione e la quantità devono poter stabilire liberamente come spendere le risorse di cui dispongono È previsto un fondo perequativo, a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante. Il fondo perequativo alla funzione di assegnare agli enti territoriali economicamente più deboli delle risorse aggiuntive, consentendo così di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. In aggiunta al fondo perequativo è previsto che allo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed ed effettua interventi speciali in favore di determinati enti al fine di promuovere lo sviluppo economico la coesione e la solidarietà sociale sociale. LA FPRMA DI GOVERNO REGIONALE la legge cost 1/1999 ha modificato gli articoli da 121 a 126 della costituzione, affidando a ciascuna regione il potere di scegliersi la propria forma di governo governo. più precisamente, la legge costituzionale ha previsto una forma di governo transitoria, vigente fino a quando la regione non approverà il suo nuovo statuto, caratterizzata dall’elezione popolare diretta del presidente della regione la forma di governo regionale transitoria si basa su due strutture egualmente legittimate dal corpo elettorale. da una parte c’è il consiglio regionale eletto dagli elettori regionali, titolare della funzione legislativa
E dall’altra parte c’è il presidente della regione eletto suffragio universale è diretto dall’intero corpo elettorale regionale. Il presidente eletto rappresenta la regione, dirige la politica della giunta e ne responsabile, promulga le leggi ed emana regolamenti regionali dirigere funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione. La giunta regionale è l’organo esecutivo della regione ma è diretta politicamente dal presidente eletto, cui la costituzione affida il potere di nominare i componenti della giunta, nonché il potere di revocarli. Infatti, il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata. LA FORMA DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI la forma di governo dei comuni si basa sull’ elezione popolare del sindaco con un sistema elettorale che costituisce in italia il primo esempio di scelta popolare diretta del capo dell’esecutivo. per quanto riguarda invece l’elezione dei consigli comunali, che si realizza secondo modalità diverse per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per i comuni con oltre 15.000 abitanti. il sindaco dura 5 anni e non può ricoprire più di due mandati consecutivi. nei comuni fino a 15.000 abitanti, ogni candidato a sindaco deve essere collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale. è eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero dei voti ( maggioranza relativa) la lista collegata al candidato a sindaco che risulta vincitore ottiene i2/3 dei seggi del consiglio, mentre rimanenti sono ripartiti tra le altre liste con formula proporzionale applicando il metodo d’Hondt. Nei comuni con oltre 15.000 abitanti, il candidato a sindaco deve essere collegato a una o più liste di candidati a consigliare comunale.l’elettore vota contemporaneamente per un candidato a sindaco e per una delle liste. È eletto sindaco il candidato che ho ottenuto la metà +1 dei voti validamente espressi( maggioranza assoluta). se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede con un secondo turno elettorale di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. al secondo turno elettorale è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
una regione con potestà legislativa esclusiva può disciplinare senza aspettare la definizione di una cornice, tenendo conto però che nel nostro ordinamento esistono dei limiti generalissimi ad esempio le regioni non potrebbero modificare il diritto privato, diritto penale e diritto internazionale. come si modifica uno statuto speciale? Per modificare uno statuto speciale delle Regioni a statuto speciale in Italia, ci sono due modalità principali:
1. Revisione costituzionale : Segue la procedura dell'articolo 138 della Costituzione, con due deliberazioni del Parlamento a distanza di tre mesi. La seconda votazione richiede la maggioranza assoluta o, per evitare il referendum, una maggioranza dei due terzi. 2. Procedura concordata: Coinvolge negoziati tra il Governo e la Regione. Una volta raggiunto l'accordo, la modifica è approvata dal Parlamento con legge costituzionale 2/2001 , sempre seguendo l'articolo 138. cosa si dovrebbe valutare nel momento in cui si sceglie quale procedura seguire? quando si parla di revisione della costituzione il problema giuridico dove è? questi atti hanno un regime giuridico e ogni atto ha i suoi limiti: la procedura di cui all’art 138 ha come limiti la forma repubblicana, la procedura di cui all’art 138 e i principi inviolabili della costituzione, seguendo la procedura di cui all’art 138 in senso pieno, si potrebbe procedere alla revisione dello statuto speciale se non venissero oltrepassati tali limiti. la legge costituzionale atipica, ovvero l legge costituzionale approvata con la procedura di cui all’art 138 ma senza possibilità di innestare un referendum ( legge cost 2/2001) può soltanto aggiornare lo statuto; la legge statuaria ovvero quella prevista nello statuto e riguardante i rapporti tra assemblea e governo, è una legge regionale e può riguardare solo il rapporto tra governo e assemblea regionale. TITOLO V DELLA COSTITUENTE ITALIANA riguarda le regioni , le province e i comuni e si apre con l’art 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Il Titolo V della Costituzione italiana riguarda le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane, disciplinando l'assetto e le competenze degli enti locali e il riparto di funzioni tra Stato e Regioni. Struttura del Titolo V Il Titolo V è suddiviso in due parti principali:
Disposizioni generali Le disposizioni generali riguardano principalmente: